1/02/2006
AMBIENTE – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE: OBBLIGHI PREVISTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 febbraio 2005
Con la D.G.R. 286/05 la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la gestione delle acque meteoriche in tutte le sue forme. In particolare, grande importanza per le imprese rivestono le norme riguardanti le acque di dilavamento delle aree esterne. Eccone in sintesi i contenuti:
Le acque piovane generalmente non sono considerate scarico, ma lo diventano a tutti gli effetti se dilavano aree esterne (piazzali, parcheggi, aree di stoccaggio, ecc…) a servizio di attività che possono “sporcare” le acque piovane aumentandone il carico inquinante.
Le tipologie di attività individuate dalla direttiva regionale e suscettibili di “inquinare” le acque di dilavamento sono:
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Stoccaggio/accumulo/movimentazione all´aperto di materie prime/prodotti/rifiuti
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Esecuzione di lavori tipicamente “sporcanti” che non possono essere effettuati in ambienti chiusi (es. autodemolizione)
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Spillamenti, sfiati e condense di sostanze pericolose che non possono essere raccolti puntualmente
La delibera regionale riporta anche un elenco indicativo dei settori produttivi o delle attività specifiche suscettibili di “inquinare” le acque di dilavamento:
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Industria petrolifera
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Industrie/impianti chimici
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Impianti di produzione e trasformazione dei metalli
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Trattamento e rivestimento superficiale di metalli
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Stazioni di distribuzione di carburante
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Depositi all´ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose
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Depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione di autoveicoli
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Depositi di rifiuti e centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione di rifiuti
Particolare attenzione è inoltre dedicata alle cosiddette acque di prima pioggia (cioè i primi 5 mm di acque piovane), responsabili della maggior parte dell´inquinamento poichè dilavano quasi tutta la “sporcizia” accumulatasi durante il periodo secco. Le acque di prima pioggia vengono di fatto assimilate alle acque reflue industriali e sono soggette alla disciplina degli scarichi, compreso l´obbligo di ottenere l´autorizzazione.
A seconda del tipo di rete fognaria presente (nessuna mista separata), del recapito (pubblica fognatura corpo idrico superficiale) e di altri fattori concomitanti, la delibera regionale individua una complessa casistica e detta prescrizioni che possono arrivare fino alla modifica delle reti fognarie, all´installazione di sistemi di trattamento o alla necessità di ottenere l´autorizzazione allo scarico. Cliccare qui per scaricare una sintesi dei principali casi e dei relativi obblighi.
I tempi e le modalità di attuazione della delibera regionale possono variare da stabilimento a stabilimento. Infatti:
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Gli stabilimenti che già rispettano le disposizioni della DGR 286/05 non sono soggetti ad alcun obbligo.
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Gli stabilimenti che non rispettano le disposizioni della DGR 286/05 e ricadono nei seguenti casi:
Stabilimenti di nuova realizzazione
Stabilimenti soggetti a trasferimento in una nuova sede
Stabilimenti in ristrutturazione o ampliamento con realizzazione di nuovi scarichi.
devono adeguarsi da subito, senza poter usufruire di alcun periodo transitorio. -
I restanti stabilimenti che non rispettano le disposizioni della DGR 286/05 devono adeguarsi allo scadere dell´autorizzazione allo scarico e comunque non oltre il 30/03/2007 (due anni dall´entrata in vigore della DGR 286/05)
Nella DGR 286/05 non sono previste esplicite sanzioni per il mancato adeguamento alle prescrizioni, tuttavia è possibile notare che le acque di prima pioggia devono essere scaricate allacciandole ad una rete esistente (e quindi già soggetta ad autorizzazione) oppure tramite condotta dedicata (da autorizzare appositamente).
Si puó quindi concludere che le sanzioni applicabili siano quelle previste dal D.Lgs. 152/99 artt. 54 e seguenti, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali. In particolare:
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Superamento dei limiti di emissione di sostanze inquinanti: sanzione fino a 25.000 € in assenza di sostanze pericolose; arresto fino a 3 anni e sanzione fino a 100.000 € in presenza di sostanze pericolose.
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Scarico non autorizzato: arresto fino a due anni o sanzione fino a 7.500 €
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Mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall´autorità competente: Sanzione fino a 12.500 € in assenza di sostanze pericolose; arresto fino a 2 anni in presenza di sostanze pericolose.