1/09/2006

AMBIENTE – AGGREGATI OTTENUTI PER MACINAZIONE DEI RIFIUTI INERTI (TIPOLOGIA 7.1): ASPETTI AMBIENTALI E MARCATURA CE

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 27 Settembre 2006

Come già annunciato nelle newsletter precedenti (n° 58 di Maggio 2006 e n° 60 di Luglio 2006), il recente Decreto Ministeriale n° 186 del 5 Aprile 2006, che riporta variazioni al Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998, ha modificato ed integrato la tipologia 7.1. Si ricorda che tale è entrato in vigore il 3 Giugno 2006.

In particolare viene stabilito che l´aggregato ottenuto per macinazione dei rifiuti inerti deve possedere caratteristiche conformi all´Allegato C della Circolare del Ministero dell´Ambiente e della tutela del Territorio n° UL/2005/5205 del 15 Luglio 2005, per essere definito materia prima secondaria per l´edilizia. Questo comporta una serie di analisi fisiche ­ chimiche per stabilire le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati (analisi merceologica, definizione della granulometria e test di cessione).

Si vuole inoltre sottolineare che tale materiale rientra nell´elenco del Decreto Ministeriale 15 Maggio 2006 e deve pertanto essere conforme alla normativa in vigore sulla sicurezza dei prodotti da costruzione (Direttiva 89/106) e quindi sottoposto a marcatura CE in base a specifiche norme di prodotto (per gli aggregati di origine naturale o riciclati vale la UNI EN 13242:2004).

Si ricorda che il “marchio”  non è un “marchio di qualità”, ma dimostra che il prodotto è conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla legge (sull´argomento della marcatura CE si vedano le nostre precedenti newsletter n° 18 del Settembre 2004, n° 48 dell´Ottobre 2005).

Considerato la sovrapposizione parziale delle analisi previste dall´Allegato C della circolare ministeriale sopra menzionata e dalle procedure per la marcatura CE, si evidenzia la convenienza di utilizzare quest´ultima per ottenere le informazioni necessarie a rispettare gli obblighi ambientali sulla produzione del “macinato da rifiuti inerti”, a condizione che venga integrata con il test di cessione previsto dall´Allegato 3 del Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998.