1/07/2006
AMBIENTE – ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI PER CHI TRASPORTA RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO ALLA LUCE DEL D.M. 186/06
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 luglio 2006
Facciamo seguito alle numerose richieste pervenuteci da gestori di attività di trasporto rifiuti destinati a recupero in procedura semplificata in merito agli obblighi di iscrizione all´Albo Gestori Ambientali riportando l´attuale interpretazione della Sezione Regionale Emilia Romagna Albo Gestori Ambientali. Ricordiamo che la situazione legislativa attuale è quanto meno “fluida” a causa delle revisioni che il governo si appresta ad emanare sui recenti decreti ambientali pertanto tali interpretazioni potrebbero anche essere riviste.
Come anticipato in un apposito articolo di questa newsletter, il D.M. 186/06 ha introdotto dei quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi che possono essere ammessi alle procedure semplificate.
Applicato all´attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi, l´introduzione dei quantitativi massimi puó essere così esemplificata:
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Prima del DM 186/06, conferire i rifiuti a destinatari autorizzati al recupero in procedura semplificata era sufficiente per permettere anche al trasportatore di iscriversi all´Albo Gestori Ambientali in procedura semplificata (categoria 2).
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Con l´entrata in vigore del DM 186/06 secondo la sezione regionale dell´Emilia Romagna dell´Albo Gestori Ambientali questo non è più sufficiente: occorre verificare, per ciascuna tipologia di rifiuto, che i quantitativi trasportati non superino il limite massimo stabilito dal decreto stesso. Se il limite viene superato anche per una sola tipologia, il trasportatore non puó più iscriversi all´Albo Gestori Ambientali in procedura semplificata (categoria 2), ma deve iscriversi in procedura ordinaria (categoria 4).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i nostri uffici.