1/03/2009

AMBIENTE – ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI SULLA CATEGORIA 6

 

Reggio Emilia, 31 Gennaio 2009

 

Con la circolare prot. 2059 del 19 Dicembre 2008 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito in quale categoria di iscrizione debbano iscriversi le imprese che intendono trasportare rifiuti non pericolosi prodotti dalle stesse a seguito di operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni di trattamento dei rifiuti che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 all’articolo 212 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 infatti hanno limitato la procedura di iscrizione semplificata per il trasporto dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore stesso ai “produttori iniziali”, pertanto il Comitato Nazionale ha ritenuto che le imprese di cui sopra debbano, nell’attesa dell’emanazione del decreto che riformulerà le categorie di iscrizione all’Albo, iscriversi in categoria 4 (la cui definizione è modificata in “trasporto rifiuti speciali non pericolosi” in quanto sono state eliminate le parole “prodotti da terzi”) se i rifiuti prodotti sono destinati a smaltimento/recupero in forma ordinaria o nella categoria 2 se i rifiuti prodotti sono destinati a recupero agevolato.
Con la circolare prot. n° 108 del 13 Gennaio 2009 è stato invece disposto che le Sezioni Regionale e Provinciali dell’Albo non accettino più domande di iscrizione nella categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi) in quanto alla luce dell’attuale quadro normativo permane l’impossibilità di procedere all’iscrizione  in tale categoria.
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 406/98 l’iscrizione in cat. 6 è stata assoggettata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie secondo modalità e importi da fissarsi con idoneo decreto ministeriale. Tale decreto non è ancora stato emanato e pertanto non può essere conclusa la procedura di iscrizione.
Fino ad oggi le sezioni accettavano la domanda di iscrizione in questa categoria dando una comunicazione di esito positivo o negativo dell’istruttoria (senza procedere all’iscrizione vera e propria) per non discriminare la imprese che dovevano intraprendere l’attività rispetto a quelle già iscritte in virtù della normativa precedente (che non prevedeva garanzie finanziarie). Essendo ormai scadute tutte le iscrizioni relative alla normativa non più in vigore, la situazione di disparità tra imprese iscritte e non è venuta meno, pertanto ad oggi la gestione di un impianto di titolarità di terzi non prevede l’iscrizione in categoria 6 , che diventerà obbligatoria nel momento in cui verrà emanato il decreto di cui sopra.

 

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)