1/01/2007
AMBIENTE – ALBO GESTORI AMBIENTALI: NUOVI CHIARIMENTI SULLE ISCRIZIONI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (CATEGORIE 2 E 3)
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 gennaio 2007
Con la circolare prot. n. 1961/ALBO/PRES del 29/12/2006 il Comitato Nazionale dell´Albo Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di iscrizione in procedura semplificata (categorie 2 e 3) ex D.Lgs. 152/06 art. 212 commi 181931.
Ai sensi del citato art. 212, entro dieci giorni dalla domanda di iscrizione in procedura semplificata (più correttamente definita “comunicazione di inizio attività”), le sezioni regionali dell´Albo “prendono atto dell´avvenuta iscrizione“ (dove “iscrizione” equivale ad “autorizzazione al trasporto di rifiuti”).
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Prima della circolare, questo testo veniva interpretato in modo diverso nelle varie sezioni regionali dell´albo. Per alcune sezioni, in particolare, il “prendere atto dell´avvenuta iscrizione” era costituito da una sorta di silenzioassenso, pertanto dieci giorni dopo la comunicazione di inizio attività l´iscrizione era automatica e l´impresa richiedente poteva considerarsi autorizzata al trasporto di rifiuti.
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Con la circolare, invece, il Comitato Nazionale ha definito un´unica procedura a livello nazionale, escludendo la possibilità del silenzioassenso dopo dieci giorni.
Tralasciando le motivazioni giuridiche di dettaglio che hanno determinato la scelta del Comitato Nazionale, ci limitiamo a riassumere di seguito i principali passaggi della nuova procedura, che si articola in due momenti e riguarda sia le nuove iscrizioni che le domande di rinnovo:
1 Verifica di completezza
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L´impresa presenta la comunicazione di inizio attività alla sezione regionale competente
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La sezione regionale entro dieci giorni verifica la completezza della domanda, senza entrare nel merito dei contenuti.
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Se la domanda è completa, viene rilasciato un atto chiamato “Attestazione di avvenuta iscrizione“. Da quel momento l´impresa è iscritta all´Albo, e quindi autorizzata a trasportare rifiuti.
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Se la domanda è incompleta, l´Albo puó richiedere le opportune integrazioni, assegnando un termine massimo di trenta giorni per la loro presentazione. In questo caso la ditta non è iscritta all´Albo e non puó trasportare rifiuti fino a che non ha integrato la documentazione e ricevuto l´Attestazione di avvenuta iscrizione.
2 Istruttoria
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Successivamente l´Albo effettua l´istruttoria vera e propria, cioè controlla che l´impresa soddisfi tutti i requisiti previsti dalla normativa.
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Se l´istruttoria si conclude positivamente, l´Albo emette il Provvedimento ufficiale di iscrizione, che va a sostituire l´Attestazione di avvenuta iscrizione.
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Se invece ci sono problemi, l´Albo richiede le opportune integrazioni. E´ importante notare che in questo caso l´impresa è iscritta e puó continuare a trasportare i rifiuti.
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Se l´impresa presenta le integrazioni richieste, l´istruttoria si conclude positivamente. Viene emesso il Provvedimento ufficiale di iscrizione, che va a sostituire l´Attestazione di avvenuta iscrizione.
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Se invece l´impresa non presenta le integrazioni, l´Albo emette il “Divieto di prosecuzione dell´attività“. A seguito del divieto, l´impresa non è più iscritta e non puó più trasportare rifiuti.
Alcune sezioni regionali non hanno ancora adottato questa nuova procedura, mentre altre si sono già adeguate. Prima di presentare le domande di iscrizione o rinnovo in procedura semplificata, quindi, consigliamo alle imprese di informarsi sulla procedura da seguire per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni.