1/08/2005
AMBIENTE – ALBO GESTORI RIFIUTI: COME CONTEGGIARE GLI ANNI DI ESPERIENZA DEL RESPONSABILE TECNICO
per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 agosto 2004
Nelle aziende obbligate ad iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30 e del D.M. 406/98, il requisito più controverso che il Responsabile Tecnico deve soddisfare riguarda gli anni di esperienza professionale.
In molti casi, infatti, il Responsabile Tecnico (di seguito abbreviato in R.T.) deve aver maturato un certo numero di anni di esperienza “nel settore di attività per i quali è richiesta l´iscrizione“. Questa espressione, essendo piuttosto vaga, puó indurre in errore e puó essere interpretata diversamente dalle varie Sezioni Regionali dell´Albo Gestori Rifiuti.
Per permettere alle imprese di verificare se possano nominare un R.T. interno oppure debbano rivolgersi ad un professionista esterno, di seguito riassumiamo brevemente i requisiti riferendoci alla realtà che ci riguarda più da vicino: la Sezione Regionale dell´Emilia Romagna.
Quanti anni di esperienza sono necessari?
L´esperienza del R.T. necessaria per iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti puó variare da zero (nessuna esperienza) a 15 anni, a seconda dei seguenti fattori:
- Categoria per cui si richiede l´iscrizione (maggiore è la pericolosità dei rifiuti trattati, maggiore è l´esperienza richiesta)
- Classe di iscrizione (maggiore è la quantità di rifiuti trattati, maggiore è l´esperienza richiesta)
- Titolo di studio del Responsabile Tecnico (maggiore è il titolo di studio, minore è l´esperienza richiesta).
Per vedere in dettaglio i requisiti del R.T. per tutte le categorie e relative classi cliccare qui. Ricordiamo che ad oggi sono attive solo le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Quali titoli di studio sono validi?
Il titolo di studio minimo riconosciuto è il diploma di scuola superiore, ma chi non lo raggiunge puó soddisfare il requisito frequentando l´apposito corso di formazione per R.T. e superando i relativi esami. Per la Categoria 10 (bonifica di siti e beni contenenti amianto) il vecchio “patentino regionale” sostituisce solo in parte il corso di formazione per R.T., che deve quindi essere integrato.
Ricordiamo inoltre che in alcuni casi il titolo di studio per essere considerato valido deve essere di tipo specifico (es. diploma di geometra, laurea in ingegneria, ecc…).
Quali incarichi aziendali consentono di maturare adeguata esperienza?
Gli anni di esperienza del R.T. sono validi solo se maturati in qualità di:
- legale rappresentante
- direttore tecnico
- Responsabile Tecnico
In particolare per la Categoria 10 (bonifica di siti e beni contenenti amianto) il R.T. puó dimostrare la sua esperienza solo se compare in almeno un piano di lavoro per ogni anno richiesto.
Si noti che, nelle categorie dalla 1 alla 5 (trasporto di rifiuti), gli anni di esperienza sono validi solo se maturati all´interno di imprese già iscritte all´Albo Gestori Rifiuti, e questo porta ad un apparente paradosso (per iscrivere un´impresa all´Albo, il R.T. deve avere anni di esperienza, ma puó maturarli solo se l´impresa è già iscritta all´Albo!).
In questo caso le soluzioni sono due:
- Se il R.T. è laureato oppure ha frequentato l´apposito corso di formazione, l´impresa puó iscriversi dapprima in una classe bassa (es. cat. 2 classe F), che non richiede al R.T. anni di esperienza, per poi passare, col tempo, a classi più elevate man mano che il R.T. matura gli anni di esperienza necessari.
- L´impresa puó nominare un R.T. esterno che sia già in possesso dei requisiti, e nominare “direttore tecnico” una persona interna. Questo “direttore tecnico” potrà affiancare il R.T. esterno fino a sostituirlo quando avrà maturato un sufficienti anni di esperienza.
Gli anni di esperienza maturati sono sempre validi?
L´Albo Gestori Rifiuti comprende molte attività diverse tra loro, che richiedono bagagli tecnici altrettanto diversificati. Per questo motivo gli anni di esperienza maturati dal R.T. in un settore di attività non possono essere sempre riconosciuti validi per altri. Riferendoci alle categorie attualmente attive, si possono distinguere tre grandi settori di attività:
- Trasporto di rifiuti urbani e non pericolosi (categorie 1, 2, 4)
- Trasporto di rifiuti pericolosi (categorie 3, 5)
- Bonifica di siti e beni contenenti amianto (categoria 10)
L´esperienza maturata in una categoria puó essere considerata valida anche per un´altra categoria solo se le categorie sono in qualche modo “compatibili”, cioè:
- Se ricadono nello stesso settore di attività (es: cat. 2 e cat. 4), oppure
- Se l´esperienza è stata maturata in un settore di attività simile ma a “pericolosità” maggiore (in base al principio del “più che copre il meno”, l´esperienza maturata nel trasporto di rifiuti pericolosi è valida anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi, mentre non è vero il contrario).
Attività così diverse tra loro come la bonifica di siti e beni contenenti amianto (cat. 10) ed il trasporto di rifiuti (cat. 15) non possono essere considerate “compatibili”, pertanto l´esperienza maturata dal R.T. in una di queste non puó essere considerata valida per l´altra.
Se un´impresa intende iscriversi in più categorie, quali requisiti devono essere rispettati?
Come già accennato in precedenza, i requisiti del R.T. variano a seconda delle categorie di iscrizione.
- Per categorie “compatibili” (es. cat. 2C e cat. 4F) è necessario rispettare solo il requisito più restrittivo (nell´esempio deve essere rispettato solo il requisito della cat. 2C in quanto più restrittivo di quello della cat. 4F).
- Per categorie “incompatibili” (es. cat. 5 e cat. 10) è invece necessario rispettare tutti i requisiti contemporaneamente.
Vista la complessità della materia, i nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.