1/04/2005

AMBIENTE – ALBO GESTORI RIFIUTI: CONSEGUENZE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 aprile 2005

Come già ricordato nella nostra newsletter n. 032 di marzo 2005, la scadenza per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all´Albo Gestori Rifiuti è fissata al 30 aprile 2005. Ricordiamo che, ai sensi del DM 406/98 art. 21 comma 7, in caso di mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali l´iscrizione all´Albo Gestori Rifiuti è automaticamente sospesa fino all´effettuazione del pagamento, anche in assenza di un atto ufficiale di sospensione emesso dalla Sezione Regionale competente.

Le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti, infatti ogni attività di trasporto rifiuti o di bonifica di amianto effettuata nel periodo di mora costituisce gestione di rifiuti non autorizzata, e come tale è sanzionabile (arresto fino ad un anno o ammenda fino a € 25.000 in caso di rifiuti non pericolosi; arresto fino a due anni e ammenda fino a € 25.000 in caso di rifiuti pericolosi, più l´eventuale confisca del mezzo in caso di trasporto illecito di rifiuti).