1/02/2005

AMBIENTE – ATTIVITA' CHE UTILIZZANO SOLVENTI E ALTRI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI: PER TUTTE LE IMPRESE ESISTENTI SCADE IL 12 MARZO 2005 IL TERMINE PER PRESENTARE LA RELAZIONE AI SENSI DEL DM 44/04

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 15 febbraio 2005

Il 12/03/2005 scade il termine per presentare la relazione tecnica ai sensi del DM 44/04 art. 6 comma 3. Visto l´approssimarsi della scadenza, di seguito riportiamo alcune delucidazioni per chiarire quali sono gli obblighi che i soggetti interessati devono rispettare.

Per distinguere i soggetti obbligati ed i soggetti esclusi, molto dipende dall´attività svolta, in particolare se rientra o meno nell´Allegato I del DM 44/04 e se supera o meno le soglie di consumo indicate nell´Allegato stesso (per scaricare l´Allegato I del DM 44/04 cliccare qui).

Quali sono i soggetti esclusi

L´obbligo di presentare la relazione tecnica non sussiste per i gestori dei seguenti impianti.

Impianti che non rientrano nel campo di applicazione del DM 44/04, cioè:

  • Non svolgono le attività di cui all´Allegato I del DM 44/04, oppure svolgono le attività di cui all´Allegato I del DM 44/04, ma senza superare le soglie di consumo indicate nell´Allegato stesso (es. verniciatura di autoveicoli con consumo di solventi non superiore a 0,5 tonnellate/anno, oppure impregnazione del legno con consumo di solventi non superiore a 25 tonnellate/anno, oppure ancora sgrassatura e pulizia di superfici con consumo di solventi non superiore a 2 tonnellate/anno)

Impianti che rientrano nel campo di applicazione del DM 44/04 e sono classificati come “impianti nuovi“, cioè:

  • Svolgono le attività di cui all´Allegato I del DM 44/04 e superano le soglie di consumo indicate nello stesso Allegato (es. verniciatura di autoveicoli con consumo di solventi superiore a 0,5 tonnellate/anno, oppure impregnazione del legno con consumo di solventi superiore a 25 tonnellate/anno, oppure ancora sgrassatura e pulizia di superfici con consumo di solventi superiore a 2 tonnellate/anno)

  • Sono entrati in attività dopo il 12/03/2004 (data di entrata in vigore del DM 44/04), oppure sono entrati in attività prima del 12/03/2004, ma senza la necessaria autorizzazione.

Questi ultimi soggetti devono rispettare da subito le prescrizioni del DM 44/04; in caso contrario rischiano le sanzioni penali previste dal DPR 203/88 art. 24 (arresto fino a sei mesi o ammenda fino a € 1.000).

Quali sono i soggetti obbligati

Ai sensi dell´art. 6 comma 3 del D.M. 44/04, la relazione tecnica deve essere presentata da tutti i gestori degli impianti che rientrano nel campo di applicazione del DM 44/04 e sono classificati “impianti esistenti“, cioè:

  • Svolgono le attività di cui all´Allegato I del DM 44/04 e superano le soglie di consumo indicate nello stesso Allegato (es. verniciatura di autoveicoli con consumo di solventi superiore a 0,5 tonnellate/anno, oppure impregnazione del legno con consumo di solventi superiore a 25 tonnellate/anno, oppure ancora sgrassatura e pulizia di superfici con consumo di solventi superiore a 2 tonnellate/anno)

  • Al 12/03/2004 (data di entrata in vigore del DM 44/04) erano già in attività e regolarmente autorizzati alle emissioni in atmosfera

Quali sono i contenuti della relazione tecnica

Ai sensi dello stesso art. 6 comma 3 del D.M. 44/04, nella relazione tecnica dev´essere riportato quanto segue:

  • Descrizione delle attività che rientrano nell´Allegato I e superano le soglie di consumo indicate nello stesso Allegato

  • Descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l´inquinamento

  • Descrizione della qualità e della quantità delle emissioni

Cosa succede se non sono rispettate le prescrizioni del DM 44/04

Qualora dalla relazione tecnica emerga che non sono rispettate tutte le prescrizioni del DM 44/04, non sono previste sanzioni immediate. Sussiste tuttavia l´obbligo di presentare, unitamente alla relazione tecnica, un progetto di adeguamento in cui descrivere gli interventi da effettuare entro il 31/10/2007. Oltre tale data, infatti, gli “impianti esistenti” inadempienti rischieranno le sanzioni penali previste dal DPR 203/88 art. 24 (arresto fino a sei mesi o ammenda fino a € 1.000).

Per quanto riguarda gli “impianti esistenti” con sede in Emilia­Romagna, è ormai prossima la pubblicazione di una delibera regionale in cui sono indicate in dettaglio le informazioni da inserire nella relazione tecnica.

Maggiori informazioni sono disponibili presso i nostri uffici.