1/07/2004
AMBIENTE – ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTAÂ E MESTIERI AFFINI – NUOVI E PESANTI OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Benevelli Maria laura (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio emilia, 19 luglio 2004
Come già riportato della nostra newsletter n° 3 del dicembre 2003 il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ha ridefinito e modificato la classificazione e le modalità di gestione dei rifiuti sanitari comprendendo in questo ambito anche “i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”.
Una nota del ministero dell´ambiente (cliccare qui per scaricarla 580 Kb) individua come soggetti alla norma e classifica come “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo“anche rifiuti taglienti come aghi, lamette, rasoi, provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e similari, se utilizzati sulla cute, anche se visivamente non sporchi di sangue, escludendo da questa classificazione solo i rifiuti taglienti inutilizzati.
La conseguenza di questa classificazione è che gli operatori del settore dovranno adeguarsi ad una serie di obblighi previsti sia dal DPR 254/2003 sia dal D.Lgs 22/97 per i quali vi sono sanzioni molto severe.
Di seguito elenchiamo gli adempimenti fondamentali con le relative sanzioni:
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Deposito temporaneo I rifiuti taglienti e pungenti dovranno essere riposti in appositi imballaggi rigidi a perdere, il contenitore una volta chiuso entro 5 giorni, 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, dovrà essere conferito a ditte specializzate per lo smaltimento, questo dovrà comunque avvenire almeno una volta all´anno. arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da euro 2.500 a euro 25.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 per i quantitativi non superiori a duecento litri.
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Registri di carico e scarico dei rifiuti Chi produce questa tipologia di rifiuti classificati con il codice CER 180103 dovrà acquistare e vidimare uno specifico registro di carico e scarico (D.Lgs 22/97 D.M. 148/98) sul quale entro 5 giorni dovrà registrare la produzione e lo smaltimento dei rifiuti seguendo regole ben precise; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell´infrazione e dall´amministratore.
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Dichiarazione ambientale annuale MUD (Modello Unico Dichiarazione) Una volta all´anno di norma entro il 30 Aprile sarà necessario comunicare alla camera di commercio i dati relativi ala produzione e smaltimento dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dal decreto applicativo (D.P.C.M. 24/2/2003) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
Le norme ricordate si applicano naturalmente anche ai rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie vere e proprie (ospedali, cliniche, poliambulatori, ecc.) con l´esclusione peró dagli obblighi della tenuta del registro e della presentazione della dichiarazione annuale MUD per i rifiuti sanitari pericolosi prodotti dai medici come singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari in quanto esercitanti una professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione di impresa (Nota Ministero dell´Ambiente n° 3402/V del 14/12/1999)