1/06/2004
AMBIENTE – ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI (TRASPORTO, GESTIONE IMPIANTI DI STOCCAGGIO – RECUPERO – SMALTIMENTO, BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO) – RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL RESPONSABILE TECNICO
per informazioni rivolgersi a dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 15 giugno 2004
Ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30, le imprese che effettuano a titolo professionale una delle seguenti attività:
- Raccolta e trasporto di rifiuti
- Gestione di impianti di stoccaggio, trattamento, discarica o incenerimento di rifiuti
- Gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti
- Intermediazione e commercio di rifiuti
- Bonifica di siti
- Bonifica di siti e beni contenenti amianto
hanno l´obbligo di iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti (in mancanza dell´iscrizione vi è il divieto di esercitare l´attività).
Per potersi iscrivere, le imprese devono nominare almeno un Responsabile Tecnico. Tale soggetto riveste un´importanza fondamentale nell´attività soggetta ad iscrizione, poichè ha il compito di operare “scelte di natura tecnica e gestionale … per mantenere l´idoneità dei beni strumentali utilizzati” (circolare prot. 2866/ALBO del 21/04/1999, punto 1d), ed in sua assenza le imprese non possono iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti. La normativa vigente, tuttavia, non indica chiaramente le sanzioni a cui il responsabile tecnico puó essere soggetto in caso di illecito. Ad oggi è possibile distinguere due casi:
Se nei confronti del Responsabile Tecnico esiste una precisa delega con potere di spesa, allora non vi sono dubbi: il Responsabile Tecnico puó essere civilmente e penalmente perseguito, e puó incorrere nelle medesime sanzioni del legale rappresentante.
In assenza di una simile delega attualmente non c´è certezza, anche perchè manca completamente la giurisprudenza in materia. Appare comunque poco credibile che il Responsabile Tecnico non abbia alcuna responsabilità civile e penale, per i seguenti motivi:
- Il Responsabile Tecnico si chiama appunto “responsabile“, non “preposto” o “consulente” (il termine stesso suggerisce la presenza di responsabilità legali).
- Il Responsabile Tecnico deve avere gli stessi requisiti morali del legale rappresentante dell´impresa (assenza di condanne passate in giudicato, assenza di interdizione legale, ecc…).
- La firma del Responsabile Tecnico è richiesta nelle dichiarazioni riguardanti i “beni strumentali” dell´impresa (automezzi, atttrezzature per la bonifica dell´amianto, ecc…).
- Il Responsabile Tecnico, come sopra ricordato, ha il preciso compito di operare scelte tecniche e gestionali per mantenere l´efficienza strumentale dell´impresa.
Ricordiamo che le principali sanzioni in cui puó incorrere il responsabile tecnico (qualora venga equiparato al legale rappresentante) sono le seguenti:
- Abbandono di rifiuti: fino a € 600 (D.Lgs. 22/97 art. 50 comma 1)
- Gestione di rifiuti non autorizzata: arresto fino a 2 anni e ammenda fino a € 25.000 (D.Lgs. 22/97 art. 51 comma 1)
- Traffico illecito di rifiuti: arresto fino a 2 anni e ammenda fino a € 25.000 (D.Lgs. 22/97 art. 51 comma 1)