1/06/2004

AMBIENTE – ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI (TRASPORTO, GESTIONE IMPIANTI DI STOCCAGGIO – RECUPERO – SMALTIMENTO, BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO) – RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL RESPONSABILE TECNICO

per informazioni rivolgersi a dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 15 giugno 2004

Ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30, le imprese che effettuano a titolo professionale una delle seguenti attività:

  • Raccolta e trasporto di rifiuti
  • Gestione di impianti di stoccaggio, trattamento, discarica o incenerimento di rifiuti
  • Gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti
  • Intermediazione e commercio di rifiuti
  • Bonifica di siti
  • Bonifica di siti e beni contenenti amianto

hanno l´obbligo di iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti (in mancanza dell´iscrizione vi è il divieto di esercitare l´attività).

Per potersi iscrivere, le imprese devono nominare almeno un Responsabile Tecnico. Tale soggetto riveste un´importanza fondamentale nell´attività soggetta ad iscrizione, poichè ha il compito di operare “scelte di natura tecnica e gestionale … per mantenere l´idoneità dei beni strumentali utilizzati” (circolare prot. 2866/ALBO del 21/04/1999, punto 1d), ed in sua assenza le imprese non possono iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti. La normativa vigente, tuttavia, non indica chiaramente le sanzioni a cui il responsabile tecnico puó essere soggetto in caso di illecito. Ad oggi è possibile distinguere due casi:

Se nei confronti del Responsabile Tecnico esiste una precisa delega con potere di spesa, allora non vi sono dubbi: il Responsabile Tecnico puó essere civilmente e penalmente perseguito, e puó incorrere nelle medesime sanzioni del legale rappresentante.

In assenza di una simile delega attualmente non c´è certezza, anche perchè manca completamente la giurisprudenza in materia. Appare comunque poco credibile che il Responsabile Tecnico non abbia alcuna responsabilità civile e penale, per i seguenti motivi:

  • Il Responsabile Tecnico si chiama ­appunto­ “responsabile“, non “preposto” o “consulente” (il termine stesso suggerisce la presenza di responsabilità legali).
  • Il Responsabile Tecnico deve avere gli stessi requisiti morali del legale rappresentante dell´impresa (assenza di condanne passate in giudicato, assenza di interdizione legale, ecc…).
  • La firma del Responsabile Tecnico è richiesta nelle dichiarazioni riguardanti i “beni strumentali” dell´impresa (automezzi, atttrezzature per la bonifica dell´amianto, ecc…).
  • Il Responsabile Tecnico, come sopra ricordato, ha il preciso compito di operare scelte tecniche e gestionali per mantenere l´efficienza strumentale dell´impresa.

Ricordiamo che le principali sanzioni in cui puó incorrere il responsabile tecnico (qualora venga equiparato al legale rappresentante) sono le seguenti:

  • Abbandono di rifiuti: fino a € 600 (D.Lgs. 22/97 art. 50 comma 1)
  • Gestione di rifiuti non autorizzata: arresto fino a 2 anni e ammenda fino a € 25.000 (D.Lgs. 22/97 art. 51 comma 1)
  • Traffico illecito di rifiuti: arresto fino a 2 anni e ammenda fino a € 25.000 (D.Lgs. 22/97 art. 51 comma 1)