1/06/2006

AMBIENTE – AUTODEMOLITORI: MODIFICATO IL DECRETO DI RIFERIMENTO (D.LGS. 209/2003)

Per informazioni rivolgersi a: tecn. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 16 Maggio 2006

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n° 149 del 23 Febbraio 2006 è stato parzialmente modificato il Decreto Legislativo n° 209 del 24 Giugno 2003, noto come decreto sui veicoli fuori uso, tali modifiche sono entrate in vigore a partire dal 27 Aprile 2006.

La novità principale è dovuta alla modifica dell´art 3 comma 2 lett. a) che definisce il momento in cui un autoveicolo viene considerato fuori uso e diventa di conseguenza un rifiuto pericoloso ai sensi della vigente normativa.

La nuova formulazione del predetto articolo individua questa eventualità oltre che, come in passato, nell´atto della consegna ad un centro di raccolta anche nel momento della “consegna al concessionario o gestore dell´automercato o della succursale della casa costruttrice che….. rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore“.

Da ció ne consegue che tali soggetti rientreranno nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 152 del 4 Aprile 2006 (che sostituisce il precedente D.Lgs 22/97) relativo alla gestione dei rifiuti  che prevede una serie di obblighi fra cui ricordiamo:

  • l´annotazione sul “Registro di carico e scarico dei rifiuti” di tutti i veicoli a fine vita che vengono presi in consegna dal proprietario/detentore ­ sanzione amministrativa pecuniaria prevista: da € 15.500 a € 93.000 (art 258 comma 2 D.Lgs 152/2006);

  • il deposito temporaneo dei veicoli fuori uso dovrà avere una durata massima di trenta giorni dalla data di presa in consegna ­ sanzioni penali previste: arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 (art 256 comma 1 D.Lgs 152/2006);

  • il conferimento del veicolo fuori uso ad un soggetto iscritto all´Albo Gestori Ambientali per il trasporto dello stesso presso un centro di raccolta autorizzato ­ sanzioni penali previste: arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 (art 256 comma 1 D.Lgs 152/2006);

  • la compilazione del “Formulario di identificazione dei rifiuti” (una sorta di bolla di accompagnamento del rifiuto) per ogni conferimento al trasportatore ­ sanzione amministrativa prevista:  da € 1.600 a € 9.300 e sanzione penale prevista: reclusione fino a due anni (art 258 comma 4 D.Lgs 152/2006); confisca del mezzo di trasporto (art 259 comma 2 D.Lgs 152/2006);

  • la presentazione della dichiarazione annuale MUD per i veicoli fuori uso presi in consegna e successivamente conferiti con le modalità sopra esposte ­ sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500.