1/02/2004

AMBIENTE – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI – SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA PROROGA – SENTENZA CASSAZIONE N°985 DEL 20/01/2004

per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 03 febbraio 2004

Una recente pronuncia della III sezione della Cassazione penale ha precisato quali siano i soggetti che possono usufruire della proroga prevista dalla Legge 01/08/2003 in materia di autorizzazione agli scarichi idrici. La norma citata prevedeva infatti che le imprese dotate di scarichi industriali esistenti, ancorchè non autorizzati avevano tempo fino ad agosto 2004 per fare domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Gran parte delle aziende hanno interpretato tale definizione nel senso che qualunque scarico non in regola potesse usufruire della proroga mentre la sentenza in oggetto contraddice nettamente tale lettura e non lascia dubbi su chi siano in realtà i destinatari della proroga. Vista la definizione di scarico esistente ai sensi del D.Lgs. 152/99 (“scarichi che alla data del 13/06/1999 sono in esercizio e già autorizzati”), la Cassazione conclude che sono interessati dalla proroga solo gli scarichi industriali che alla data del 13/06/1999:

  • erano regolarmente autorizzati ai sensi della vecchia normativa (cd. “Legge Merli”)

  • non erano autorizzati perchè a quel tempo non vi era ancora l´obbligo di autorizzarsi.

Come  conseguenza di tale interpretazione giurisprudenziale si conclude che i titolari degli scarichi che al 13/06/1999 erano in esercizio ma non erano autorizzati pur avendone l´obbligo non possono usufruire della proroga. Tali soggetti dovranno pertanto ottenere l´autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99, rischiando in mancanza una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000, oltre ad eventuali sanzioni accessorie (anche penali) in caso di superamento dei limiti di emissione di sostanze inquinanti.