1/09/2006

AMBIENTE – CANTIERI EDILI: TESSERA DI RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 settembre 2006

Nella legge 248 del 04/08/2006, legge di conversione del Decreto Bertani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186, è stato inserito l´art. 36 bis: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il comma 3 di tale articolo introduce l´obbligo, a partire dal 1° ottobre 2006, di dotare di tesserino di riconoscimento i lavoratori  dei cantieri edili.

La tessera deve essere corredata di fotografia e deve contenere le generalità del lavoratore e l´indicazione del datore di lavoro. Il comma 3 recita: “I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell´obbligo risponde in solido il committente dell´opera.

Per le imprese con meno di 10 dipendenti possono assolvere all´obbligo anche mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel conteggio dei 10 lavoratori si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

La violazione di quanto sopra comporta l´applicazione, al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tesserino di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida.

Infine viene modificato l´art. 86, del D.Lgs. 276/03, introducendo per il settore edile l´obbligo di comunicazione dell´assunzione “il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”.

L´impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L´importo delle sanzioni civili connesse all´omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puó essere inferiore a euro 3.000.

A fronte di queste nuovi obblighi consigliamo alle imprese che operano nei settori edili di:

  • Richiedere sempre tra i documenti di lavoro una foto­tessera.

  • Consegnare la tessera al lavoratore unitamente a una informativa circa l´obbligo di esposizione e le relative sanzioni.

  • Acquisire a mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori.

  • Sostituire prontamente le tessere eventualmente deteriorate o smarrite.

  • Prevedere, nei contratti di subappalto, l´obbligo per il fornitore di dotarsi e di dotare i propri dipendenti della tessera.