1/05/2007
AMBIENTE – CASSAZIONE SU DANNI DA TRACIMAZIONE, RESPONSABILE ANCHE IL CUSTODE "DI FATTO"
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 Maggio 2007
Con sentenza n° 5394 del 9 Marzo 2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che provvedere alla manutenzione di un corso d´acqua, pur in assenza di un obbligo di legge, comporta l´assunzione della custodia del medesimo, con conseguente responsabilità dei danni arrecati a terzi.
Nello specifico, infatti la Corte ha confermato la responsabilità (a titolo colposo) riconosciuta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in capo ad un Consorzio di bonifica, che aveva di fatto assunto la gestione di un canale d´acqua che, tracimato in seguito alla rottura degli argini (dovuta ad inadeguata manutenzione), ha provocato l´inondazione di un vicino impianto di allevamento ittico.
La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche, lo ricordiamo, è sancita dal Regio decreto 1775/1933 in materia (tra le altre) di controversie riguardanti l´occupazione di fondi in conseguenza dell´esecuzione o manutenzione di opere idrauliche di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque e di controversie per risarcimenti.