1/05/2007
AMBIENTE – CIRCOLARE DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI SULLA PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 Maggio 2007
L´Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha precisato, attraverso la Circolare dello scorso 17 Maggio 2007, la procedura da adottare in merito alla valutazione di impatto ambientale degli impianti di recupero in regime semplificato. Sarà pertanto necessario allegare il provvedimento positivo della valutazione di impatto ambientale ovvero la verifica di assoggettabilità a tale valutazione di impatto ambientale (screening) quando richiesto, alla comunicazione di inizio attività degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.
Il decreto in questione ha modificato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Settembre 1999, recante: “Atto di indirizzo e coordinamento per l´attuazione dell´articolo 40, comma 1, della Legge n° 146 del 22 Febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di valutazione dell´impatto ambientale”, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 Novembre 2006 (C486/04), con la quale l´Italia, ai sensi dell´articolo 226 del Trattato UE, era stata condannata per non conformità del citato decreto alla Direttiva 97/11/CE. A sua volta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Settembre 1999 aveva modificato il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 1996 relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale.
La materia della Via, ad oggi, è ancora disciplinata dalla legislazione precedente al Testo Unico Ambientale, in quanto la parte seconda di tale “Codice” entrerà in vigore solo a partire dal 31 Luglio 2007, come previsto dall´ultima proroga disposta dalla Legge 17/2007. Tuttavia, il Governo sta lavorando per la correzione anche di tale parte seconda del “Codice”, la quale peraltro, nell´allegato III, elenco A, n. 9, lettere a) e b), riproduce il medesimo “errore” contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Settembre 1999.