1/07/2006
AMBIENTE – CODICE DELL'AMBIENTE: LE NOVITA' IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 luglio 2006
La parte terza del D.Lgs. 152/06 disciplina la gestione e la tutela delle acque. Pur essendo assai controversa e oggetto di numerosi ricorsi da parte delle Regioni (soprattutto per alcuni aspetti che riguardano gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche), la parte terza del D.Lgs. 152/99 non si discosta molto dal vecchio D.Lgs. 152/99 per quanto riguarda la disciplina autorizzativa degli scarichi idrici.
Resta pertanto inalterato il principio generale che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura (che sono sempre ammessi purchè rispettino il regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato).
Allo stesso modo restano inalterati anche i limiti di sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque di scarico.
Tra le novità di rilievo introdotte dal D.Lgs. 152/06, invece, si trovano:
-
Ampliamento della definizione di “scarico” = Sono definite “scarico” tutte le immissioni di acque reflue in un corpo recettore, anche quelle non “dirette tramite condotta” che in precedenza erano escluse. Questo puó in alcuni casi generare confusione poichè rende più labile il confine tra “scarico” e “rifiuto liquido”, con conseguente incertezza su quali siano gli obblighi di volta in volta applicabili (quelli sugli scarichi o quelli sui rifiuti). Su questo punto si sono concentrati molti dei ricorsi presentati dalle Regioni, che hanno chiesto di ripristinare la precedente definizione di scarico e che probabilmente saranno esaudite nei prossimi mesi.
-
Scarico nel sottosuolo delle acque di lavorazione degli inerti = Viene ammessa la possibilità di scaricare direttamente nel sottosuolo le acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, previa domanda di autorizzazione e verifica chimica delle acque di scarico.
-
Introduzione dello “scarico di acque termali” = E´ prevista una nuova tipologia di scarico relativa alle acque termali.
-
Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura = La competenza per il rilascio dell´autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura passa dal Comune (o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato) all´Autorità di Bacino territorialmente competente.
-
Tempistiche per le nuove domande di autorizzazione allo scarico = Viene introdotto un particolare sistema di silenzioassenso temporaneo. In particolare, se l´autorità competente non rilascia l´autorizzazione entro 60 giorni dalla domanda, l´autorizzazione è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca. Se allo scadere di questi ulteriori 60 giorni ancora non è stata rilasciata l´autorizzazione, la domanda si intende respinta.