1/06/2006
AMBIENTE – CODICE DELL'AMBIENTE: NOVITA' PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERAÂ
Per informazioni rivolgersi a: tecn. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Maggio 2006
Il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 ha modificato considerevolmente la matrice emissioni in atmosfera ed ha abrogato numerose norme fin qui utilizzate, concentrandole in 22 articoli e 10 allegati tecnici. Tra le norme abrogate troviamo ovviamente il Decreto del Presidente della Repubblica n° 203 del 24 Maggio 1988 (norma quadro per le emissioni in atmosfera), ma anche il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 (norma di riferimento per le emissioni in procedura semplificata), il Decreto Ministeriale 12 Luglio 1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni esistenti) ed il Decreto Ministeriale n° 44 del 16 Gennaio 2004 (normativa sulle sostanze organiche volatili).
Rispetto alla norma quadro precedente, vi sono parecchie novità: la principale è relativa alla durata dell´autorizzazione che, ai sensi del comma 7 dell´articolo 269, sarà di 15 anni e la richiesta di rinnovo, dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza fissata. Tale modifica è molto importante, in quanto in precedenza per le suddette autorizzazioni non era prevista nè una data di scadenza nè ovviamente la presentazione di alcuna richiesta di rinnovo.
In relazione alle varie tipologie di emissione, è stata grosso modo mantenuta l´impalcatura precedente che comprendeva: emissioni ad inquinamento significativo, emissioni a ridotto inquinamento ed emissioni ad inquinamento poco significativo.
Emissioni a ridotto inquinamento (autorizzazione semplificata)
Il regime è cambiato in modo sostanziale in quanto in precedenza era sufficiente presentare la domanda, indicando la quantità annuale massima di materie prime utilizzate ed allegando il quadro riassuntivo, e successivamente riportare sull´apposito registro la quantità utilizzata realmente, con annotazioni settimanali o mensili.
L´autorità competente dovrà ora prevedere una autorizzazione generale per ogni singola attività compresa nell´allegato IV della parte V, completa di prescrizioni, quali valori limite di emissione, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli ed altre eventuali specifiche prescrizioni.
Le aziende dovranno poi presentare una domanda di adesione alle suddette autorizzazioni generali e rispettare tutte le prescrizioni in essa contenuta (articolo 272 impianti ed attività in deroga Parte II dell´Allegato IV della Parte V).
Emissioni ad inquinamento poco significativo (autorizzazione tacita)
Per le ex attività ad inquinamento poco significativo, le Autorità Competenti potranno prevedere che le aziende presentino comunicazione di inizio attività ovvero, per specifiche attività ritenute particolari, domanda di adesione all´autorizzazione generale rilasciata (articolo 272 impianti ed attività in deroga Parte I dell´Allegato IV della Parte V) entro 60 giorni dall´avvenuta adozione dell´autorizzazione generale da parte della regione.
Emissioni ad inquinamento significativo (autorizzazione ordinaria)
Nulla cambia nella sostanza per le ex emissioni ad inquinamento significativo, per le quali le aziende continueranno a richiedere un´autorizzazione e senza la quale non potranno attivare le emissioni.
Le aziende esistenti con emissioni ad inquinamento significativo, dovranno presentare una domanda di rinnovo dell´autorizzazione entro i termini previsti dai calendari fissati dalla regione, sulla base di quanto previsto dall´articolo 281 e pertanto :
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gli impianti esistenti prima del 1988, dovranno presentarla entro il 31 Dicembre 2010,
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gli impianti autorizzati prima del 1 Gennaio 2000, dovranno presentarla tra il 1 Gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2014,
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gli impianti autorizzati dopo il 31 Dicembre 1999, dovranno presentarla tra il 1 Gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2018.
Emissioni soggette decreto C.O.V.
Per le aziende già sottoposte al “decreto COV” ci sono pochi stravolgimenti ed il nuovo codice ambientale riprende la normativa precedente (articoli da 275 a 277 ed Allegato III alla Parte V). Anche in questo caso è previsto un regime transitorio per l´adeguamento degli impianti (due le categorie: impianti entrati in esercizio anteriormente al 13 Marzo 2004 ed impianti entrati in funzione dopo la suddetta data). Prescrizioni specifiche sono dettate per le emissioni di solventi organici da depositi e distributori di benzina e carburanti.
Le sanzioni rimangono sostanzialmente invariate, pertanto la loro natura continua ad essere di tipo penale (articolo 279).
Emissioni da impianti civili
Con la medesima Parte V vengono normati gli impianti termici civili (Titolo II) ed i combustibili (Titolo III) limitando quelli consentiti che sono esclusivamente quelli indicati nell´Allegato X alla Parte V.
Le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti termici civili sono regolate in modo che agli impianti con emissioni più inquinanti è riservata la disciplina prevista per gli impianti industriali a più basso impatto mentre ai restanti impianti (i meno inquinanti, dunque, attualmente disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 Luglio 1966 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 1391 del 22 Dicembre 1970) è diretta una disciplina più leggera, che regola i casi in cui è necessaria la denuncia di installazione o modifica degli impianti, le caratteristiche tecniche ed i valori massimi di emissione da rispettare, l´abilitazione che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici deve possedere per poter esercitare la propria attività professionale in modo lecito.