1/05/2005
AMBIENTE – CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE "POLIECO": RAVVEDIMENTO OPEROSO FINO AL 15/06/2005
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 maggio 2005
Come già ricordato nella nostra precedente newsletter n. 038 avvisiamo che il POLIECO (consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) istituito ai sensi dell´art. 48 del D.lgs. 22/97 entro il 15/06/2005 offre a tutte le aziende interessate non ancora in regola con gli obblighi consortili la possibilità di un “ravvedimento operoso” consentendo di versare solo una percentuale (10%) di quanto dovuto. Questo provvedimento interessa sia le aziende che non risultano ancora iscritte sia le aziende che, già associate, sono incorse in irregolarita quali mancata presentazione della dichiarazione periodica, mancato versamento dei contributi periodici dichiarazioni periodiche false o inesatte.
Sono escluse da tale provvedimento le aziende nei confronti delle quali siano già state contestate con provvedimento dell´autorità Amministrativa o Giudiziaria antecedenete al 14/04/2005 le violazioni degli obblighi consortili.
Ricordiamo che per beni in polietilene si intendono i beni costituiti interamente o in prevalenza di polietilene ad esclusione di:
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imballaggi primari secondari e terziari e relativi rifiuti di imballaggio per i quali opera un autonomo sistema di recupero gestito da CONAI
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beni durevoli per uso domenstico (frigoriferi, surgelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d´aria, ecc.)
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rifiuti sanitari
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rifiuti costituiti da veicoli a motore e rimorchi.
Ricordiamo anche che i soggetti obbligati ad aderire al Consorzio sono:
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importatori e produttori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (esclusi imballaggi e beni durevoli per uso domestico)
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importatori e produttori di beni in polietilene (esclusi imballaggi e beni durevoli per uso domestico)
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raccoglitori, trasportatori e stoccatori nonchè recuperatori e riciclatori di rifiuti di beni in polietilene (ad esclusione dei rifiuti di imballaggio, beni durevoli per uso domestico, rifiuti sanitari e rifiuti di veicoli a motore e rimorchi).
Il ravvedimento operoso prevede che i soggetti quali produttori, importatori e trasformatori di beni in polietilene e i produttori e gli importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene debbano versare solo il 10% di quanto realmente dovuto(senza sanzioni nè interessi) oltre, se necessario, la quota di iscrizione. Le imprese che invece effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene e le aziende che recuperano e riciclano i rifiuti di beni in polietilene , devono versare la quota forfetaria di € 100 (che diventano € 500 se le quantità annue di polietilene trattate superano le 5000 tonnellate).
Le domande per aderire al condono devono essere formulate secondo gli appositi modelli predisposti dal Consorzio e devono essere presentate entro il 15/06/2005.
Ricordiamo inoltre che le sanzioni previste per la mancata adesione al consorzio o per omesso versamento dei contributi sono quelle previste dall´Art. 51 del D.lgs. 22/97 (sanzione amministrativa fino a 25 € per tonnellata di prodotti in polietilene prodotti e immessi sul mercato interno) a cui devono essre aggiunte le sanzioni previste dal regolamento del Consorzio stesso:
l´omessa presentazione delle dichiarazioni contributive periodiche entro i termini fissati dal regolamento o la presentazione di dichiarazioni incomplete, comporta automaticamente l´applicazione di una sanzione di € 2.582,28 (Lit. 5.000.000).