1/09/2004
AMBIENTE – CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 24 settembre 2004
Ricordiamo che ai sensi D.Lgs 22/97 chiunque trasporti rifiuti deve avere a bordo il cosiddetto Formulario per il Trasporto dei Rifiuti compilato correttamente, ad eccezione dei piccoli trasporti (inferiori a 30 kg/giorno) effettuati dal produttore del rifiuto stesso.
Capita spesso peró che nella descrizione del rifiuto si trovi la seguente dicitura: “rifiuti non specificati altrimenti“, classificazione non conforme a quanto previsto dalle norme e pertanto passibile delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall´art. 52 comma 4 del Dlgs 22/97: da 258,23 a 1549,37 euro. E´ necessario quindi che i produttori di rifiuti effettuino la classificazione in maniera più appropriata.
Il Catalogo Europeo (CER) che elenca tutti vari rifiuti attribuisce ai singoli rifiuti un codice composto da tre coppie di cifre che rispettivamente indicano:
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la classe, cioè il processo produttivo da cui proviene il rifiuto
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la sottoclasse, che descrive meglio il processo produttivo o alcune caratteristiche del rifiuto
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la categoria, che definisce in dettaglio il rifiuto.
Per i rifiuti che non rientrano nelle categorie previste esiste anche una categoria generica aperta indicata con la cifra finale “99“, ossia la categoria dei “rifiuti non specificati altrimenti“, questo tipo di descrizione peró non è esaustiva, occorre quindi riportare sul formulario una descrizione ulteriore che consenta di identificare il rifiuto col massimo grado di accuratezza.
Ad esempio consideriamo il rifiuto “16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti“: nella parte del formulario riservata alle caratteristiche del rifiuto (punto 4), non potrà essere sufficiente questa descrizione in quanto non permette di identificare il tipo di rifiuto, quindi si utilizzerà una descrizione più dettagliata, per esempio: “16 01 99 parti leggere provenienti da veicoli“.