1/01/2008

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: ABBANDONO DI RIFIUTI, NESSUNA RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER PROPRIETARIO DI UN SITO

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 10 Gennaio 2008

La mera qualifica di “proprietario” del terreno sul quale terzi abbiano depositato rifiuti non è sufficiente a rendere tale soggetto responsabile ed egli pertanto non puó essere chiamato a rispondere del reato se non risulta provato che abbia partecipato alla altrui condotta illecita.

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 39641 del 9 Ottobre 2007 ha sottolineato che il proprietario che non ha commesso l´azione tipica prevista dalla norma (nella specie: gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva), non puó essere ritenuto responsabile per il solo fatto di essere proprietario, e ció in quanto una condotta omissiva nel nostro ordinamento puó comportare responsabilità solo qualora sussista un obbligo giuridico di impedire l´evento, ai sensi dell´articolo 40, comma 2 del Codice penale.