1/11/2007

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: ABBANDONO DI RIFIUTI, NESSUNA RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER PROPRIETARIO DI UN SITO

CORTE DI CASSAZIONE: ABBANDONO DI RIFIUTI, NESSUNA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER PROPRIETARIO DI UN SITO

 

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

La mera qualifica di “proprietario” non è sufficiente a rendere tale soggetto responsabile e ad obbligarlo alla bonifica, anche qualora egli tenga una condotta connivente. La Corte di Cassazione con la sentenza n° 24724 del 22 Giugno 2007 ha sottolineato che il proprietario di un sito, in mancanza di una norma che gli imponga l´obbligo di impedire l´abbandono dei rifiuti, risponde solo se ha posto in essere egli stesso la condotta o se ha fornito un apporto morale o materiale all´autore del reato. Gli obblighi che gravano sul proprietario in relazione a tale fattispecie sono previsti in maniera analoga nel decreto Ronchi e nel vigente Testo Unico Ambientale.