1/11/2007
AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 26 Novembre 2007
La Corte di Cassazione con la sentenza 33839 del 4 Settembre 2007 sottolinea che l´inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento contaminate da residui inquinanti dell´attività produttiva sono da ritenersi uno “scarico industriale” solo ed esclusivamente quando è presente una canalizzazione. In assenza della suddetta canalizzazione, si deve parlare di abbandono di rifiuti liquidi.