1/11/2007

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: DEMOLIZIONE E PRODUZIONE DI RIFIUTI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

La Corte di Cassazione con sentenza n° 34768 del 13 settembre 2007 ha sottolineato che l´attività di demolizione non deve essere considerata un´attività di gestione dei rifiuti e pertanto non necessita della relativa autorizzazione. Inoltre la sentenza aggiunge che sono da considerarsi rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione, per le quali è necessaria la gestione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto la sentenza conferma che:

  • il limite massimo di deposito temporaneo per i rifiuti non pericolosi è pari ad un anno se il deposito non supera i venti metri cubi oppure a tre mesi se il deposito supera i venti metri cubi,
  • il limite massimo di deposito temporaneo per i rifiuti pericolosi è pari ad un anno se il deposito non supera i dieci metri cubi oppure a due mesi se il deposito supera i dieci metri cubi.