1/01/2008

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: I FANGHI DA PRIMO LAVAGGIO DEI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE NON SONO RIFIUTI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 10 Gennaio 2008

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 41584 del 12 Novembre 2007, che conferma una precedente giurisprudenza, ha stabilito che i fanghi ed i limi provenienti dalla prima pulitura non devono essere considerati rifiuti. Infatti nella sentenza si legge che, nell´ambito di una interpretazione restrittiva che deroga ai principi generali in materia di rifiuti, esclusivamente i fanghi che derivano dal primo lavaggio dei materiali estratti dalla cava restano esclusi dalla nozione di rifiuto. Pertanto quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materia prima devono essere considerati rifiuti.

La sentenza inoltre sottolinea la continuità normativa tra Decreto Ronchi e Testo Unico Ambientale: la norma di cui all´articolo 8 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n° 152 del 5 Febbraio 1997 è infatti confluita nell´articolo 185 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.