1/11/2007

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: RESIDUO DA PRODUZIONE, SE CLASSIFICATO CON CODICE "CER" NON E' PIU' SOTTOPRODOTTO

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

La Corte di Cassazione con sentenza n° 32207 del 7 Agosto 2007 ha sottolineato che la classificazione di un residuo industriale quale “rifiuto” effettuata all´origine dal produttore esprime una chiara volontà di dismissione, che vale ad escluderlo dal regime dei sottoprodotti. Classificare il residuo mediante il sistema di codificazione proprio dei rifiuti (CER) equivale, secondo la sentenza, a manifestare una volontà di disfarsi del medesimo, che rappresenta la prima condizione prevista nell´articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico Ambientale.