1/07/2007

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: SENTENZA SUGLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 31 Luglio 2007

La Corte di Cassazione con sentenza 15562/2007, ha sancito che gli inerti lapidei, il cocciame, gli sfridi ed i peloni non riutilizzati “tal quali”, ma sottoposti a lavorazioni preliminari, come lavaggio e frantumazione, prima del riutilizzo sono rifiuti. Nello specifico la Corte ha perció annullato un´ordinanza di dissequestro di un´area del Tribunale, in cui erano depositati residui dalla lavorazione del marmo, in quanto la presenza degli elementi sopra esposti consentono di qualificare il materiale come rifiuto.

Si sottolinea che la sentenza ha ribadito, utilizzando solamente la definizione di rifiuto dall´articolo 183 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, che un materiale trattato preventivamente al riutilizzo perde automaticamente la possibilità di qualificarsi come “sottoprodotto” o “materia prima secondaria” e quindi non rifiuto. Non è stato fatto alcun richiamo alla “interpretazione autentica” contenuta nell´articolo 14 del Decreto Legge n°138 del 8 Luglio 2002, successivamente convertito dalla Legge n° 178 del 8 Agosto 2002, già dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea ed abrogata dal citato Testo Unico Ambientale.