1/11/2007

AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: TRASPORTO DI RIFIUTI ILLECITO, RESPONSABILITA' CONDIVISA TRASPORTATORE / PRODUTTORE

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 32338 del 9 Agosto 2007 ha sottolineato che la responsabilità per la corretta effettuazione della gestione dei rifiuti, gravano su tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto e per il detentore non è sufficiente consegnare il rifiuto ad un trasportatore. Sia il “decreto Ronchi” norma precedente, sia l´attuale Testo Unico Ambientale, prevedono che il detentore sia liberato dalla responsabilità per l´illiceità del trasporto, solo qualora egli abbia consegnato i rifiuti ad un trasportatore regolarmente iscritto all´Albo e sia stato redatto l´apposito formulario di identificazione. In caso contrario risponde di gestione illecita di rifiuti assieme al trasportatore.