1/01/2008
AMBIENTE – CORTE DI CASSAZIONE: VALE IL CRITERIO FUNZIONALE PER IL LUOGO DEL DEPOSITO TEMPORANEO
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 10 Gennaio 2008
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 35662 del 27 Settembre 2007 ha sancito che puó essere definito deposito temporaneo anche quello che avviene in un luogo contiguo a quello di produzione dei rifiuti, purchè sia nella disponibilità dell´impresa produttrice e funzionalmente collegato a quest´ultimo. L´accertamento di tale legame funzionale deve essere effettuato dal giudice di merito e puó essere desumibile dalla mancanza di un´autonoma utilizzazione di tale terreno contiguo. La Corte ha inoltre evidenziato che la “tormentata nozione” di deposito temporaneo è stata finalmente superata grazie al Testo Unico Ambientale.