31/01/2009

AMBIENTE – DENUNCIA POZZI IN SANATORIA – A RISCHIO I POZZI NON ANCORA DENUNCIATI

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Relativamente ai pozzi ad uso non domestico la normativa attuale prevede due diversi adempimenti: la richiesta di autorizzazione alla perforazione del pozzo e, successivamente alla perforazione, la richiesta di concessione al prelievo di acqua; una volta ottenuta la concessione al prelievo il titolare del prelievo dovrà inoltre versare un canone annuale all´ente competente. Tale obbligo è stato introdotto dal D.P.R. 238/99 che rendendo pubbliche le acque sotterranee ne ha regolamentato anche il prelievo.

Per entrambi gli obblighi (perforazione e prelievo), dopo innumerevoli proroghe, il 30 giugno 2003 sono scaduti definitivamente i termini della sanatoria e ad oggi non si puó ragionevolmente prevedere una prossima riapertura dei termini.

Allo stato attuale quindi i possessori o utilizzatori di un pozzo non domestico mai denunciato in caso di accertamento possono incorrere in una sanzione amministrativa fino a 600 euro e nella chiusura del pozzo medesimo per la mancata autorizzazione alla perforazione, nonchè in assenza della concessione al prelievo (in termini tecnici: derivazione) una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

Chi non avesse provveduto entro il 30 giugno 2003 ad ottenere sia l´autorizzazione alla perforazione, sia la concessione alla derivazione, onde evitare le sanzioni previste, dovrà interrompere la captazione abusiva di acqua ed inoltrare al più presto domanda di concessione al Servizio Tecnico di Bacino (ex Genio Civile) competente.