1/07/2009
AMBIENTE – DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI
Per informazioni rivolgersi a:
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Luglio 2009
Il deposito temporaneo è normato dalla lettera m del comma 1 dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale, che dispone: “il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norma tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”. Nella norma non esiste però la definizione di “categorie omogenee di rifiuti” e pertanto si devono fare delle ipotesi.
La prima è quella di fare riferimento alle categorie di cui all’Allegato A alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi, ed all’Allegato G alla medesima Parte Quarta, per i rifiuti speciali pericolosi. Esse sono però molto generiche e quindi esiste la possibilità di avere indicazioni poco precise: si pensi solamente all’esempio della voce Q16 dell’Allegato A, che richiama tutto ciò che non rientra nelle voci da Q1 a Q15. In tal senso potrebbero quindi essere collocate nello stesso cassone, durante il deposito temporaneo, rifiuti estremamente eterogenei fra loro.
Ne deriva la necessità di far riferimento a qualche altro criterio, come ad esempio il codice CER, lo stato fisico e l’origine del rifiuto. Questa interpretazione è stata sostenuta anche dal Governo Italiano allorché è intervenuto nella sentenza del 11 Dicembre 2008, dove ha precisato che “la nozione di deposito temporaneo implichi che, per poterli depositare temporaneamente, il produttore di rifiuti debba raggrupparli per categorie, seguendo i codici dell’elenco allegato alla Decisione 2000/532”.
In caso contrario si potrà incorrere nel caso di deposito incontrollato, sanzionato dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, come precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 27073 del 4 Luglio 2008, in cui precisa che l’accertamento del mancato deposito per categorie omogenee di rifiuti di varia natura non consente la configurabilità del deposito temporaneo.