1/09/2008
AMBIENTE – DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
Reggio Emilia, 25 Settembre 2008
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 27073 del 4 Luglio 2008 ha evidenziato che il deposito temporaneo, definito dall’articolo 183, lettera m del Testo Unico Ambientale, deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti, altrimenti si configura una gestione di rifiuti non autorizzata. La sentenza prevede inoltre che debba comunque essere rispettati il criterio temporale e quantitativo, che per i rifiuti non pericolosi è pari a tre mesi per qualsiasi quantità oppure a un anno per venti metri cubi.
Nel caso infatti il produttore rispetti tale criterio alternativo, ma ammassi indiscriminatamente rifiuti di varia natura nel perimetro aziendale, non si può parlare di deposito temporaneo.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)