1/04/2007

AMBIENTE – DISCARICA ABUSIVA E RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DELL'AREA

per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 Aprile 2007

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10484/2007, ha affermato che il proprietario di un´area, sulla quale è stata realizzata da altri una discarica, è da ritenersi corresponsabile dell´illecito penale, in quanto egli viene considerato negligente se, pur consapevole dell´attività di discarica effettuata da altri, non si è attivato con segnalazioni e denunce all´autorità, e con l´installazione di una recinzione dell´area medesima.

La sentenza ha inoltre affermato che, vigente l´articolo 14 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997, la mancata contestazione da parte del proprietario dell´ordinanza sindacale di sgombero lascia presumere la “colpa” dello stesso. Al proposito, si segnala che l´articolo 192 del nuovo Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, in cui il suddetto articolo 14 è confluito, ha introdotto in materia una novità, in quanto subordina l´imputabilità dei fatti agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.