1/04/2004

AMBIENTE – EMISSIONI IN ATMOSFERA E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI – I NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL D.M. 44/2004

per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 13 aprile 2004

Con il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004 n. 44 sono state introdotte novità che riguardano l´uso, la gestione e l´emissione in atmosfera di solventi o altri Composti Organici Volatili (di seguito abbreviati in “COV”).

Le disposizioni del DM 44/04 riguardano determinate attività con scarichi in atmosfera che prevedono il consumo di un certo quantitativo annuo di solventi:

  1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
  2. Attività di rivestimento (ad esempio la verniciatura) con una soglia di consumo variabile a seconda dell´attività svolta
  3. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
  4. Pulitura a secco Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell´industria tessile e dell´abbigliamento. In questo caso non sono previste soglie di consumo. Un caso particolare è costituito dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso: per queste attività sarà emessa un´autorizzazione generale entro sei mesi dall´entrata in vigore del decreto.
  5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.
  6. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.
  7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.
  8. Stampa (varie attività con consumi di solventi superiori a 15 tonnellate/anno)
  9. Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno
  10. Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui all´articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casi
  11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno
  12. Finitura di autoveicoli (carrozzerie) con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno
  13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
  14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
  15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Ecco sintetizzate le principali norme introdotte dal decreto, che si presenta assai articolato:

  • Vengono stabiliti nuovi limiti di emissione per i COV, in particolare per quelli classificati cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo.
  • Tali limiti non riguardano solo le emissioni convogliate da impianti di aspirazione, ma anche le emissioni diffuse e le emissioni totali annue dell´intero impianto.
  • Per garantire il rispetto dei limiti, in alcuni casi sarà necessario installare misuratori in continuo presso i punti di emissione. Sono comunque previste analisi chimiche almeno una volta all´anno.
  • I COV cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo dovranno essere utilizzati in condizioni di confinamento e sostituiti al più presto da altri COV meno pericolosi.
  • Deve essere elaborato ed aggiornato almeno annualmente un piano di gestione dei solventi.

Gli impianti “nuovi” (con autorizzazione alle emissioni in atmosfera o IPPC successiva al 12/03/2004) devono rispettare le disposizioni del decreto da subito, mentre gli impianti “esistenti” (con autorizzazione alle emissioni in atmosfera o IPPC precedente al 12/03/2004) dovranno presentare entro il 12/03/2005 una relazione tecnica in cui descrivere il processo di adeguamento, da attuarsi definitivamente entro il 31/10/2007.

Le sanzioni a cui fare riferimento sono quelle già previste da D.P.R. 203/88 (in particolare: arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.000 euro per l´esercizio dell´attività senza autorizzazione, ed altrettanto per il superamento dei limiti di emissione).