1/11/2005
AMBIENTE – ETICHETTATURA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DEI RIFIUTI DI CEMENTO-AMIANTO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 novembre 2005
L´attività di trasporto dei rifiuti derivanti dall´attività di rimozione delle coperture in cemento amianto rimosse è giustamente sempre più spesso affidata ad imprese che offrono il “servizio chiavi in mano” comprensivo anche dello smaltimento, ma non sempre la singola impresa o il singolo cittadino che richiede il servizio è in grado di stabilire se tali imprese effettuano correttamente questa complessa attività. La nota che segue vuole essere un aiuto per le imprese o i cittadini per orientarsi nella selva degli obblighi e verificare che il proprio fornitore operi nel rispetto della normativa.
Non è semplice ottenere un quadro completo degli adempimenti che riguardano il trasporto dei rifiuti di cementoamianto, poichè sono il risultato dell´incrocio di più normative. Ne presentiamo qui sotto una sintesi ragionata.
Verifiche preliminari
Dal punto di vista amministrativo, il trasporto dei rifiuti contenenti cementoamianto puó essere effettuato solo dopo aver eseguito le seguenti verifiche:
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Verificare che i rifiuti da trasportare siano costituiti da amianto compatto, cioè non friabile o polverulento le classiche lastre di eternit per coperture o altro a patto che non siano eccessivamente frantumate e che non rilascino polveri classificati con il codice CER 170605* “materiali da costruzione contenenti amianto” (rifiuto pericoloso) ai sensi del punto 4 dell´Allegato al D.M. 248/04.
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Verificare che per la rimozione dell´amianto da trasportare sia stato preventivamente elaborato ed approvato dall´AUSL un apposito piano di lavoro ai sensi del D.Lgs. 277/91 art. 34 è consigliato farsi rilasciare copia dello stesso.
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Verificare che l´impresa che ha eseguito la rimozione dell´amianto sia iscritta all´Albo Gestori Rifiuti in categoria 10 ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30. L´iscrizione all´Albo non è peró richiesta se la rimozione viene effettuata direttamente da soggetti privati, in quanto non costituiscono “imprese”.
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Verificare che i mezzi che da utilizzare per il trasporto dei rifiuti contenenti amianto siano iscritti all´Albo Gestori Rifiuti in categoria 5 ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30 ed autorizzati a trasporto del codice 170605*.
Presentazione dei rifiuti al carico
Per poter essere caricati sui mezzi, i rifiuti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
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Condizioni fisiche/imballaggio (punto 3 paragrafo 7b Allegato al D.M. 06/09/94):
“Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un´agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.
I materiali in cementoamianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L´accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.Tutti i colli devono essere etichettati come descritto più sotto.” -
Etichettatura (punto 2.3 della D.C.I. 27/07/84)
“Sui colli (deve essere apposta) una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, dell´etichette e dei marchi devono essere indelebili.”
Prescrizioni tecniche per il carico e il trasporto
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Sistemazione
La sistemazione sui mezzi dei rifiuti contenenti amianto ed il successivo trasporto devono rispettare le seguenti prescrizioni tecniche riportate nelle perizie tecniche dei mezzi:-
I rifiuti dovranno essere trasportati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di percolamenti o polveri, predisponendo eventualmente la posa di un telo di polietilene o utilizzando vasche di raccolta a tenuta stagna o con altri accorgimenti realizzando comunque la perfetta tenuta del mezzo.
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Ove necessario dovranno essere previsti sistemi di rinforzo meccanico delle sponde
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Deve essere sempre previsto un telone di copertura di tipo ignifugo removibile manualmente o automaticamente che dovrà coprire il carico durante il trasporto
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I contenitori dovranno essere bonificati prima di un eventuale riutilizzo con rifiuti diversi da quelli oggetto del carico precedente e nel caso gli stessi non siano bonificati dovranno mantenere le etichettature di pericolo come se fossero pieni
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Pannellatura
In riferimento all´obbligo di segnalazione del pericolo, ai sensi del punto 2.3 della D.C.I. 27/07/84 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
“Sul mezzo di trasporto, (deve essere apposta) una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.”
Trasporto e destinazione
Durante il trasporto di questo tipo di rifiuto è applicabile la seguente normativa:
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Normativa rifiuti D.Lgs 22/97
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Ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 15 deve essere redatto in 4 copie l´apposito formulario per il trasporto di rifiuti (D.M 145/98);
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I mezzi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti contenenti amianto devono essere iscritti all´Albo Gestori Rifiuti in categoria 5 ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 30 ed autorizzati a trasporto del codice 170605*.
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Sebbene il rifiuto 170605* materiali da costruzione contenenti amianto sia classificato come rifiuto pericoloso, ai sensi del punto 4 dell´Allegato al D.M. 248/04 puó essere conferito anche alle discariche per rifiuti non pericolosi.
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Normativa ADR art 168 c.d.s. D.M. 23/9/2005
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Trattandosi di amianto in matrice stabile classificabile come UN 2590 o UN 2212 è applicabile la Disposizione Speciale n° 168 di cui al punto 3.3.1 ADR 2005 quindi il trasporto non è sottoposto alla normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR)
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