1/04/2007

AMBIENTE – GESTIONE ABUSIVA DEI RIFIUTI: NESSUNA DIFFERENZA TRA "RONCHI" E "TESTO UNICO"

per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 Aprile 2007

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 8679 del 1 Marzo 2007, ha affermato che il reato di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio, e puó essere integrato anche da soggetti non esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti. La Corte ha richiamato una propria precedente pronuncia (16698/2004) ed ha sostenuto che il reato in questione costituisce un´ipotesi di reato comune, che puó essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all´esercizio di un´attività primaria diversa. Dal testo della sentenza richiamata si legge che “Il reato di cui all´articolo 51 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997 non ha natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che puó essere commesso anche da chi esercita attività di gestione di rifiuti in modo secondario o conseguenziale all´esercizio di un´attività primaria diversa (Cass., Sezione 3a, 14 maggio 2002, n. 21925, Saba). Nel caso di specie, la gestione dei rifiuti era consequenziale all´attività principale di pulitura degli argini effettuata dall´imputato e non puó parlarsi di abbandono occasionale di rifiuti, articolo 50, comma 1 del medesimo decreto, che punisce una condotta generica, posta in essere da chiunque; condotta logicamente occasionale ed estemporanea imputabile ad una singola persona fisica e non connessa ad attività di impresa”.

La Cassazione ha infine affermato che le considerazioni della citata sentenza 16698/2004 “rimangono evidentemente valide anche alla luce dell´articolo 256 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente”.