1/10/2005
AMBIENTE – I PNEUMATICI DA RICOSTRUIRE SONO RIFIUTI
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 ottobre 2005
La Corte di cassazione con sentenza 4702/2005 fa chiarezza su un dubbio interpretativo che come in altri casi aleggia da tempo sugli operatori del settore della rigenerazione dei pneumatici usati: quello che viene trattato è una merce o è un rifiuto?
Il problema non è da poco e risolverlo in un modo o in un altro puó (come in questo caso) determinare una assoluzione o un condanna penale.
La risposta della suprema corte alla richiesta di esentare dal regime dei rifiuti i pneumatici da ricostruire in quanto riutilizzati esattamente per lo stesso scopo a cui erano adibiti in precedenza è stata negativa pur tenendo conto di tutte le norma nazionali come l´art 14 del Dl 138/2002 (fra l´altro in contrasto col diritto comunitario vedi sentenza 11/11/2004 della Corte di Giustizia UE causa C457/02) che “spingono” in quel senso.
Secondo l´organo giudicante “Esulano infatti dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo (lettera a) articolo 14) ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi una operazione di recupero (lettera b) articolo 14). Nel caso di specie invece i pneumatici erano destinati a subire una operazione di recupero come definita nella lettera R5 dell´allegato “C” della legge 22/1997″.
Come detto le conseguenza non sono di poco conto infatti a causa di questa restrittiva interpretazione i due imputati sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva del reato penale di cui agli articoli 30 e 51, comma 1° del D.Lgs. 22/97.
Questa vicenda puó essere esemplificativa di una severa prassi giurisprudenziale restia ad accettare il principio del nonrifiuto a tutti i costi, gli operatori dei settori coinvolti a nostro avviso dovrebbero quindi ponderare sempre molto bene le loro scelte onde evitare infortuni di questo tipo che in alcuni casi potrebbero compromettere l´esistenza stesse dell´impresa in quanto un imprenditore con precedenti penali per reati ambientali, oltre al resto, rischia di vedersi revocare tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare la propria attività (Autorizzazioni Provinciali alla gestione di Rifiuti, Iscrizione Albo Gestori Rifiuti, ecc).