1/11/2007

AMBIENTE – IN PARTENZA IL SISTEMA RAEE: ISTITUITO IL REGISTRO PRODUTTORI

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Manuela Salsi (manuelasalsi@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

Con Decreto Ministeriale del 25 Settembre 2007, pubblicato sulla GU n° 257 del 5 Novembre 2007, è stato  istituito il Registro nazionale dei produttori di RAEE e il Comitato di vigilanza e di controllo sulla  gestione  dei  RAEE di cui all´articolo 15 del Decreto Legislativo n° 151 del 25 Luglio 2005 e assume data certa la partenza del nuovo sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Il decreto in questione è entrato in vigore a partire dal 20 Novembre, data dalla quale decorrerà il periodo di 90 giorni per l´iscrizione al Registro da parte dei “produttori” e dei Sistemi Collettivi.

Dunque tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche già operanti sul territorio italiano potranno continuare le loro attività solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza da effettuarsi entro il 18 Febbraio 2008, mentre per i nuovi produttori vige l´obbligo di iscrizione prima di iniziare ad immettere sul mercato i propri prodotti.

All´atto dell´iscrizione il produttore, dovrà indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto (adesione ad un Sistema Collettivo o Consorzio). Ricordiamo che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno infatti l´onere di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il trattamento mediante l´adesione a Sistemi collettivi. Questi ultimi provvedono al ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, al loro trasporto presso centri di trattamento selezionati e alle successive attività di raccolta e recupero dei materiali.

Precisiamo che, ai sensi dell´articolo 3 comma 1 punto m) del Decreto Legislativo n° 151 del 25 Luglio 2005 è considerato produttore, e deve iscriversi al registro, chiunque svolga le seguenti attività, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:

  • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato “produttore” se l´apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 

  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell´ambito di un´attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 

  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all´esportazione: quest´ultimo è considerato produttore solo ai fini dell´obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell´iscrizione al registro dei produttori.

Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell´articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo n° 151 del 25 Luglio 2005 immette sul mercato AEE, è punito ai sensi dell´articolo 16 del decreto citato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

Il produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni sui prodotti immessi annualmente sul mercato, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.