1/01/2004
AMBIENTE – INQUINAMENTO ACUSTICO – PROCEDURA D'URGENZA, CERTO IL DANNO CAUSATO DAL RUMORE SE SUPERA DI 3 DECIBEL IL RUMORE DI FONDO (ART. 844 CODICE CIVILE)
per informazioni rivolgersi a: Avv. Veronica Ligabue (info@atseco.it)
Reggio Emilia, 9 gennaio 2004
In ambito di inquinamento acustico la recente pronuncia del Tribunale di Modena (ordinanza n.143 dell´11 novembre 2003) ha aperto il varco ad una tutela del diritto alla salute più ampia e veloce. Si trattava il caso di un inquilino disturbato dal rumore provocato fino a tarda notte dalla attività di un vicino esercizio commerciale (bar); è stato provato che il rumore causato dall´attività determinava l´aumento del livello di rumore di fondo di più di 3 decibel.
Il provvedimento del giudice ha sancito che le immissioni sonore erano intollerabili e pertanto lesive del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, e, quindi rendevano possibile ricorrere ad una procedura d´urgenza (700 c.p.c.) onde bloccarle e rendere, poi, fruttuoso il successivo giudizio ordinario. Inoltre, il provvedimento ha chiarito due concetti rilevanti in materia.
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Il primo tratta di quella vaga definizione codicistica di “normale tollerabilità” al rumore ex art. 844 c.c., in buona sostanza: cosa si intende per immisione sonora nociva, ossia, che supera il limite di tollerabilità? Da una valutazione puramente teorica fondata su indici presuntivi (sensibilità soggettiva al rumore, situazione locale) si è giunti ad una individuazione concreta, condivisa da gran parte della giurisprudenza, di ció che la legge considera rumore nocivo alla salute. Superano il limite di normale tollerabilità le immissioni sonore che elevano di 3 decibel il “rumore di fondo” cioè il complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona, dunque, che il valore del limite “sonoro”, non è un parametro assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, alla natura del luogo e alle abitudini degli abitanti.
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Il secondo aspetto, altrettanto utile per ottenere il risarcimento del danno riguarda la portata del bene “salute” tutelato. Ció che la norma salvaguarda non è soltanto l´incolumità fisica dell´individuo, bensì, anche il suo benessere psichico e tutte le componenti che valgono a costituire la “qualità” stessa della vita, anche di relazione. Questi elementi vanno ad integrare il danno alla persona, alla sua salute e, pertanto, determinano i presupposti per un risarcimento, anche in assenza di lesioni immediatamente rilevabili. Le immissioni sonore che superano di 3 decibel “il rumore di fondo” producono, indubbiamente, un danno alla salute che, ancorchè non visibile, incide sulla sfera psichica dell´uomo potendo determinare tensione, stress, calo della concentrazione, ecc, pertanto possono dare diritto al risarcimento del danno.
Si segnala che il superamento della soglia prevista, cioè 3 db in più rispetto al rumore di fondo, è ipotesi tutt´altro che rara, anzi quasi la regola soprattutto di notte nelle aree urbane, sia a causa del rumore proveniente dall´esterno degli edifici, sia per quello proveniente dalle unità abitative confinanti.