1/04/2008
AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 10 Aprile 2008
Smaltimento illecito dei rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 6418 del 28 Febbraio 2008, intervenendo sulla questione dei rifiuti campani, afferma che l’accumulo sul territorio, nonché il loro sversamento nelle acque, di ingenti quantitativi di rifiuti sono comportamenti da ricondurre al reato di disastro ambientale e richiama in tal senso l’articolo 434 del Codice Penale, in quanto idoneo a porre in pericolo l’incolumità pubblica. Tra le motivazioni addotte, vi sono l’elevata portata distruttiva dell’ambiente, la durata in termini temporali e l’estensione in termini spaziali. La Corte rileva inoltre che, tale tipo di inquinamento, comporta un danno di eccezionale gravità, che, anche se non irreversibile, ma non è certamente eliminabile con le normali opere di bonifica.
Emissioni in atmosfera
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 2488 del 2008, ha evidenziato che il reato di “realizzazione” di un impianto senza la prevista autorizzazione ha carattere permanente, che perdura fintanto che lo svolgimento dell’attività soggetta a controllo rimane ignota alla Pubblica Amministrazione.
Stoccaggio dei fanghi di depurazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 6417 del 11 Febbraio 2008, evidenzia che lo stoccaggio in vasche di decantazione dei fanghi derivanti dalla depurazione dei reflui, nel caso specifico provenienti da un impianto di autolavaggio, consiste in un’attività di gestione dei rifiuti e non di uno scarico. Di conseguenza tale attività deve essere autorizzata nel momento in cui non vengono rispettati i requisiti di stoccaggio temporaneo, previsti nell’articolo del Testo Unico Ambientale.
Conferimento dei rifiuti prodotti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 6420 del 11 Febbraio 2008, evidenzia che il produttore ha l’obbligo di controllare che il soggetto a cui affida lo smaltimento dei propri rifiuti sia autorizzato, come indicato dall’articolo 188 del Testo Unico Ambientale. Nel caso di conferimento ad aziende non autorizzate alla gestione dei rifiuti, il produttore deve rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con il soggetto terzo.
Responsabilità del direttore di stabilimento nella gestione dei rifiuti prodotti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 2485 del 17 gennaio 2008, evidenzia che il direttore di stabilimento è responsabile della illegale gestione di rifiuti anche in assenza della formale delega da parte dei vertici aziendali, che lo investa di una tale responsabilità. La Corte sostiene infatti che la sua responsabilità, nella circostanza in cui vi è stato un accumulo illegale di rifiuti, ossia una discarica abusiva, può essere sia di tipo commissivo sia di tipo omissivo, qualora egli ometta di intervenire o di avvisare coloro i quali avevano i poteri per farlo.
Materiali da attività da demolizione
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 1188 del 11 Gennaio 2008 evidenzia che il materiale di scarto proveniente dall’attività di costruzione o demolizione è un rifiuto e, in caso di riutilizzo, conserva tale natura fino al completamento delle operazioni di recupero. Sottolinea inoltre che tale attività di recupero non può prescindere dalle attività previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e dalla necessità che esso non comporti un pregiudizio per l’ambiente. Quest’ultima condizione può essere fornita dai test di cessione previsti dal medesimo decreto, ma, secondo la Corte, può essere fornita anche con qualsiasi altro mezzo.
Emissioni in atmosfera
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 4536 del 29 Gennaio 2008 evidenzia che un impianto che produce emissioni in atmosfera, sia esso fisso o mobile, deve essere autorizzato ai sensi comma 1 dell’articolo 269 del Testo Unico Ambientale. La Corte chiarisce infatti che la circostanza di un’emissione prodotta da impianto mobile non elimina la “connessione funzionale e continuativa” rispetto all’attività produttiva svolta; il gestore che omette di richiedere la prescritta autorizzazione, diventa quindi responsabile del conseguente reato penale.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)