1/05/2008
AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 23 Maggio 2008
Le isole ecologiche (ecopiazzole) devono essere autorizzate
La Corte di Cassazione con due recenti sentenze (n° 9103 del 8 Febbraio 2008 e n° 12417 del 20 Marzo 2008), conferma che le isole ecologiche devono essere in possesso della prevista autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, in quanto sono attività di deposito preliminare in vista dello smaltimento. Tali ecopiazzole non possono essere considerate alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, in quanto non può ritenersi luogo di produzione dei rifiuti l’intero territorio comunale.
Il trasporto di rifiuti è soggetto ad autorizzazione; rimane escluso solo il trasporto effettuato all’interno di un’area privata
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 5312 del 4 Febbraio 2008 ha ribadito che un’azienda per svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti, deve essere iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali. Ha ribadito che la deroga prevista dal comma 9 dell’articolo 193 del decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 riguarda esclusivamente il trasporto che avviene per intero all’interno di un’area privata, in quanto si deve raffigurare l’ipotesi di una diversa collocazione dei rifiuti stessi.
Gli inerti da costruzione sono rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 7466del 19 Febbraio 2008 ha ribadito che gli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti; tali materiali sono infatti chiaramente identificati come rifiuti speciali dei quali il detentore ha l’obbligo di disfarsi. La Corte sottolinea che tali residui possono essere sottratti alla disciplina sui rifiuti solamente quando esistono i presupposti di legge per trattarli come sottoprodotto, ossia nel solo caso in cui il residuo sia riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e solo ove ne sia certa la riutilizzazione senza danni all’ambiente.
Emissioni in atmosfera
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 13225 del 28 Marzo 2008 ha chiarito che l’attuale normativa (Testo Unico Ambientale) non prevede una distinzione fra i soggetti preesistenti e successivi alla sua entrata in vigore, che effettuano emissioni in atmosfera privi della prevista autorizzazione, come invece presente nella precedente normativa. La Corte sottolinea che per poter procedere alla contestazione del reato previsto dall’articolo 279 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 è necessario specificare a quale ipotesi di reato, tra quelle previste, si fa riferimento, in quanto vi sono diverse sanzioni.
Chi è il produttore dei rifiuti?
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 6443 del 11 Febbraio 2008 ha sancito che deve essere considerato produttore di un rifiuto non solamente il soggetto dalla cui attività materiale sia derivato un rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Su di lui è infatti configurabile una posizione di garanzia. La Corte quindi ribadisce che il destinatario delle norme in materia di rifiuti deve essere considerato la persona al vertice dell’organizzazione aziendale e pertanto egli è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, vigilando sul rispetto delle norme da parte di dipendenti, sottoposti o delegati. L’omissione di tale controllo deve essere punita con una responsabilità penale, quantomeno a titolo di colpa.
La carta da macero deve essere considerata un rifiuto oppure una materia prima secondaria?
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 5804 del 6 Febbraio 2008 ha sancito che la carta da macero deve essere considerata un rifiuto, qualora sia sottoposta ad un trattamento di cernita e ad un adeguamento volumetrico. Queste operazioni rientrano infatti tra quelle previste per il recupero della carta, di cui al Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998 e quindi devono essere autorizzate, seppur con forma semplificata. La Corte sottolinea inoltre che il riferimento normativo per qualificare una sostanza come rifiuto o come materia prima secondaria è ancora, per i rifiuti non pericolosi, il citato Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)