1/07/2008
AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 28 Luglio 2008
Rifiuti inerti da demolizione
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 7466 del 19 Febbraio 2008 ha evidenziato che gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al Testo Unico Ambientale, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.
Discarica abusiva
La Corte di Cassazione con sentenza n° 19221 del 21 Maggio 2008 ha evidenziato che si deve parlare di discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività.
Formulario di Identificazione per il trasporto dei Rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 15482 del 14 Aprile 2008 ha evidenziato che il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del Testo Unico Ambientale ovvero con un formulario di identificazione che riporta dei dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal quarto comma dell’articolo 258 del medesimo decreto, mentre la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e l’utilizzo di un certificato falso durante il trasporto, è punito con la sanzione penale di cui all’articolo 483 del Codice Penale.
Abbandono di rifiuti e sequestro del veicolo
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 18352del 7 Maggio 2008 ha evidenziato che gli scarti di ghiaia e pietrisco sono rifiuti e pertanto il loro abbandono configura il reato sanzionato dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale. Inoltre ha rilevato che l’automezzo utilizzato per effettuare il trasporto e le successive operazioni di scarico, può essere oggetto di sequestro cautelare, da attuare al fine di evitare la continuazione del reato, in quanto tale obbiettivo non è perseguibile con il solo sequestro del carico.
Liquami da allevamento
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 26532 del 2 Luglio 2008 ha evidenziato che la modifica introdotta al Testo Unico Ambientale dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, ha parificato senza alcuna ulteriore limitazione le acque reflue domestiche alle acque reflue provenienti dall’attività di allevamento del bestiame. Tale modifica ha completamente capovolto la disciplina precedente, la quale prevedeva che le acque da allevamento fossero considerate acque reflue industriali, salvo che venisse dimostrata la sussistenza in esse delle caratteristiche di cui al comma 7 dell’articolo 101 del medesimo Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006. La nuova regola prevede quindi che le acque provenienti da allevamento sono assimilate alle acque reflue domestiche e solamente per la loro utilizzazione agronomica è necessario che avvenga entro i limiti previsti dall’articolo 112 e dal comma 14 dell’articolo 137 del Testo Unico Ambientale.
Con la successiva sentenza n° 27071 del 4 Luglio 2008, la Corte di Cassazione ha evidenziato che gli effluenti di allevamento sono in linea generale assimilabili alle acque reflue domestiche, solamente se lo scarico è diretto tramite condotta. Nel caso di assenza di una stabile canalizzazione per lo scarico degli effluenti e la presenza invece di una vasca di raccolta, la corte evidenzia che si tratta di gestione di rifiuti che deve essere autorizzata. Viene poi sottolineato ulteriormente che l’eventuale utilizzazione agronomica degli stessi è cosa diversa e successiva rispetto allo scarico e / o allo stoccaggio in vasca e quindi prescinde da esso. Inoltre se i liquami vengono abbandonati alla rinfusa sul terreno, senza possibilità che questo li assorba e dando luogo a “paludi putrescenti” si configura il reato di abbandono di rifiuti.
Intermediazione dei rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 26526 del 2 Luglio 2008 ha evidenziato che l’imprenditore che acquista rifiuti, senza verificare le credenziali del venditore, da chi non era autorizzato all’intermediazione, risponde del reato di gestione illecita di rifiuti, ai sensi dell’articolo 251 del Testo Unico Ambientale. In questo caso infatti l’imprenditore risponde, a titolo di colpa, per l’inosservanza delle regole di cautela imprenditoriale. Si ricorda altresì una recente sentenza della Corte dell’Unione Europea (C-188/07 del 24 Giugno 2008) sul concorso nella responsabilità per gestione di rifiuti, che evidenzia che l’obbligo a sostenere i costi di ripristino ambientale vale anche per i produttori dei beni dai quali sono derivati i rifiuti che hanno prodotto l’inquinamento, se essi hanno contribuito con la loro condotta a provocare il danno.
Trasformazione dei rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 27989 del 9 Luglio 2008 ha evidenziato che nel caso in cui un rifiuto venga lavorato ed al termine di tale lavorazione risulti trasformato in un altro rifiuto, il codice CER deve essere modificato e deve essere rappresentativo di tale nuovo rifiuto. Ne consegue che il trasportatore di quest’ultimo rifiuto, diverso da quello originario dal quale è derivato, deve essere espressamente autorizzato per il nuovo codice CER, in quanto non è sufficiente l’autorizzazione al trasporto del “rifiuto madre”.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)