1/10/2008

AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

Reggio Emilia, 31 Ottobre 2008

 

 

Scarichi

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 37279 del 1 Ottobre 2008, ha evidenziato la continuità normativa tra l’abrogato comma 5 dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n° 152 del 11 Maggio 1999 ed il vigente comma 5 dell’articolo 137 del Testo Unico Ambientale, nonché la maggiore chiarezza della nuova norma.

Lo scarico di acque reflue industriali sul suolo è sanzionato se supera i valori previsti dalla tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del Testo Unico Ambientale, anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose, di cui tabella 5 dello stesso allegato.

Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali od in fognatura è sanzionato, nel momento in cui vengono superati i limiti previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del Testo Unico Ambientale.

 

Liquami agricoli, rifiuti o acque di scarico?

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 36363 del 23 Settembre 2008, ha ribadito che la normativa sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta, mentre per i liquami da attività zootecnica si deve applicare la normativa sui rifiuti solo qualora non siano riutilizzati nell’attività agricola. In ogni caso tali liquami non possono essere immessi nelle acque superficiali o sotterranee, in quanto tale immissione è vietata dagli articoli 192 e 255 del Testo Unico Ambientale.

 

I veicoli abbandonati sulla pubblica strada sono rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 38409 del 9 Ottobre 2008, ha evidenziato che in nessun modo la nozione di rifiuto ed il concetto di “disfarsi”, di cui all’articolo 183 del Testo Unico Ambientale, possono essere legati all’espletamento della procedura prevista dall’articolo 927 del Codice Civile nel caso del ritrovamento di cose smarrite.

Il loro deposito in area comunale, anche se disposto dai vigili urbani, deve essere autorizzato ai sensi della normativa ambientale vigente.

 

Terre e rocce da scavo

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 37280 del 1 Ottobre 2008, ha evidenziato che:

  • l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per l’applicabilità della deroga prevista dall’articolo 186 del Testo Unico Ambientale spetta al produttore / utilizzatore delle terre e rocce da scavo (riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile);

  • l’onere della prova dell’inapplicabilità della deroga spetta alla Pubblica Amministrazione (concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti).

La corte sottolinea che la nozione di terre e rocce da scavo costituisce infatti un’eccezione alla disciplina sui rifiuti.

 

Rottami ferrosi, la vendita non ne esclude la natura di rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 35911 del 19 Settembre 2008, ha evidenziato che la qualificazione di un materiale come sottoprodotto o come materia prima secondaria e la conseguente esclusione dalla disciplina sui rifiuti, opera solo qualora il produttore o detentore non si disfi del materiale. Ciò vale sia sulla base della normativa pregressa, sia sulla base di quella attualmente vigente (Testo Unico Ambientale). La corte aggiunge che la sola circostanza che altri acquistino i rottami ferrosi per riutilizzarli, non fa venir meno la loro natura di rifiuto allorché il produttore, comunque, se ne sia disfatto.

 

Abbandono di rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 37282del 1 Ottobre 2008, ha evidenziato che l’amministrazione dei beni dell’azienda, tra i quali rientrano anche le sostanze rispetto alle quali vi è l’obbligo di disfarsi, si trasferisce al curatore fallimentare se l’impresa è dichiarata fallita. La corte ha riconosciuto la responsabilità in capo al curatore fallimentare per un abbandono di rifiuti sostanziatosi in un perdurante deposito di rifiuti pericolosi insistente nei capannoni di una impresa sottoposta a procedura concorsuale ed ha inoltre sottolineato come il curatore fallimentare, oltre ad essere un pubblico ufficiale, è il soggetto al quale si trasferisce la responsabilità del titolare dell’impresa, e non può quindi essere considerato estraneo al reato previsto e punito dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale.

 

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)