1/11/2008

AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Reggio Emilia, 28 Novembre 2008

Abbandono di rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 41838 del 7 Novembre 2008, ha ribadito il proprio orientamento sulla impossibilità di configurare i reati di discarica abusiva e di abbandono di rifiuti per il proprietario di un fondo che non si sia attivato per la rimozione dei rifiuti. In entrambi i casi si tratta infatti di reati commissivi che non possono essere puniti qualora il comportamento del proprietario del fondo sia invece di natura omissiva. I reati sarebbero invece configurabili se il proprietario fosse in concorso con l’autore del fatto.

Sottoprodotti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 1839 del 7 Novembre 2008, ha evidenziato che il processo da cui deriva un sottoprodotto non deve essere per forza un processo destinato alla fabbricazione di beni, ma può essere un processo finalizzato alla produzione di un servizio. La sentenza è riferita alle miscele di idrocarburi che residuano nelle pompe utilizzate per le operazioni di scarico di prodotti petroliferi dalla nave alle cisterne portuali (i così detti “slops”), che derivano da un processo di produzione di un servizio (quello di trasporto di beni) e sono rispondenti ai criteri dettati dal Testo Unico Ambientale, che ricordiamo prevede:

  • origine da un processo non direttamente finalizzato alla sua produzione,

  • assenza della volontà del disfarsene,

  • reimpiego certo ed integrale,

  • rispetto di standard merceologici e di tutela ambientale,

  • riutilizzo senza necessità di trattamento preventivo,

  • valore economico.

Discarica

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 41351 del 6 Novembre 2008, ha ribadito che il reato di discarica abusiva si realizza quando:

  • l’accumulo sia sistematico e non episodico,

  • non sia ravvisabile una loro destinazione conforme a legge,

  • sia presente il degrado dell’area su cui i rifiuti insistono.

La Corte precisa inoltre che tale condotta illecita può avvenire sia in un’area esterna al luogo di produzione dei rifiuti, sia in un’area interna, qualora ricorrano specifiche condizioni.

Scarichi

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 41850 del 7 Novembre 2008, ha evidenziato che il Testo Unico Ambientale, così come la precedente normativa di settore, definisce come acque domestiche anche quelle derivanti dallo svolgimento di servizi, a condizione che provengano dal metabolismo umano e/o da attività domestiche. Ne consegue che le acque di scarico provenienti da un luogo ove si producono “servizi” non sono qualificabili in automatico come acque reflue industriali; è pertanto necessario verificare la loro composizione e la loro provenienza.

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)