1/09/2008

AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL'AMBIENTE

 

Reggio Emilia, 25 Settembre 2008

 

Scarico

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 19205 del 13 Maggio 2008 ha evidenziato che l’ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente articolo 137 del Testo Unico Ambientale è stato limitato dall’introduzione della nuova nozione di scarico effettuata dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008. Rimane pertanto solamente lo scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione e di conseguenza, a detta della Corte, viene eliminata l’incertezza interpretativa dovute alla nozione introdotta dal testo Unico Ambientale.

 

Scarico da autolavaggio

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 26453 del 2 Luglio 2008 ha evidenziato che lo scarico proveniente da un’attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, dovute alla presenza di diverse caratteristiche inquinanti e comunque più cospicui rispetto a quelle di un insediamento civile; questo è dovuto alla presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture.

 

Autorizzazione integrata ambientale

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 27118 del 4 Luglio 2008 ha evidenziato che le imprese in attesa del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale possono continuare la loro attività, solo nel rispetto delle regole generali di tutela preesistenti al Decreto Legislativo n° 59 del 2005. Per i detentori degli impianti esistenti che rientrano nel campo di applicazione della suddetta norma è quindi necessario, nelle more del rilascio della nuova autorizzazione unica, essere in possesso di regolari autorizzazioni alle emissioni in aria, acqua e suolo per poter esercitare la propria attività. La sentenza della Corte aderisce a quanto previsto dal Decreto Legge n° 180 del 30 Ottobre 2007 convertito, con modifiche, nella Legge n° 243 del 19 Dicembre 2007, che ha proprio sancito la possibilità per gli impianti in esercizio ed in attesa del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di proseguire l’attività in base alla autorizzazione rilasciata sulla scorta della precedente normativa.

 

Rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 18790 del 8 Maggio 2008 ha evidenziato che in materia di rifiuti, la possibilità di affidare al custode l’amministrazione dei beni sequestrati si desume chiaramente dall’articolo 259, comma 1 del Codice di Procedura Penale, il quale prevede che il giudice debba determinare le modalità della custodia. La Corte sostiene che in ragione del contenuto nell’articolo 104 del Dispositivo di Attuazione, il sopra richiamato articolo 259 è applicabile non solo al sequestro probatorio, ma anche al sequestro preventivo.

 

Amianto

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 22245 del 4 Giugno 2008 ha evidenziato che le lastre di cemento amianto che fungono da tettoia di copertura di un capannone industriale, fanno parte integrante del fabbricato e pertanto non possono essere qualificate rifiuto fino a che non vengono rimosse.

 

Sottoprodotti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 31462 del 12 Giugno 2008 ha evidenziato che per gli scarti di produzione può essere utilizzata la qualificazione di sottoprodotto, che prevede la contestuale esclusione dalla disciplina dei rifiuti, solamente nell’ipotesi in cui tutti i requisiti richiesti dall’articolo 183, lettera p del Testo Unico Ambientale sono rispettate. Ne deriva che la mancanza di un solo requisito comporta l’applicazione della normativa sui rifiuti. Nella fattispecie si trattava di sfridi di lavorazione che, non rientrando nel campo di applicazione dell’articolo 185 del Testo Unico Ambientale, devono essere considerati rifiuti e non sottoprodotti per la mancanza di certezza circa la riutilizzazione e l’impiego diretto da parte dell’impresa.

 

Ordinanze sindacali sui rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 27505 del 7 Luglio 2008 ha evidenziato che l’attuale articolo 191 del Testo Unico Ambientale consente ai Sindaci di emettere Ordinanza contingibile ed urgente solo per lo smaltimento dei rifiuti e non per prevedere deroghe sulle altre matrici ambientali. In tal senso la Corte si esprime pertanto contro un suo precedente orientamento in cui permetteva che l’Ordinanza fosse a prescindere a tutela dell’interesse pubblico, senza tener conto che esso è salvaguardato esplicitamente dallo Stato e/o dalle Regioni. La nuova interpretazione, conferma la Corte, deve ritenersi corretta anche a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n° 90 del 23 Maggio 2008, che ha confermato il potere di deroga alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche solo in capo al Sottosegretatio di Stato per la gestione dei rifiuti campani.

 

Deposito temporaneo legittimo solo se per categorie omogenee

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 27073 del 4 Luglio 2008 ha evidenziato che il deposito temporaneo, definito dall’articolo 183, lettera m del Testo Unico Ambientale, deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti, altrimenti si configura una gestione di rifiuti non autorizzata. La sentenza prevede inoltre che debba comunque essere rispettati il criterio temporale e quantitativo, che per i rifiuti non pericolosi è pari a tre mesi per qualsiasi quantità oppure a un anno per venti metri cubi. Nel caso infatti il produttore rispetti tale criterio alternativo, ma ammassi indiscriminatamente rifiuti di varia natura nel perimetro aziendale, non si può parlare di deposito temporaneo.

 

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)