1/03/2008
AMBIENTE – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 5 Marzo 2008
IL SINDACO È RESPONSABILE DELLO SVERSAMENTO DI ACQUE REFLUE
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 2478 del 17 Gennaio 2008 ha stabilito che il Sindaco, in qualità di vertice dell’Ente Locale, è il responsabile della corretta manutenzione dei collettori fognari e pertanto è da ritenersi pure responsabile per lo sversamento accidentale delle acque reflue nel suolo e nel sottosuolo. La Corte si sofferma anche sull’attuale disciplina degli Enti Locali (Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000), che preveda la delega di autonomi poteri organizzativi ai dirigenti amministrativi, ma sostiene che tale fatto non esclude il dovere di controllo in capo alla figura politicamente ed amministrativamente apicale, cioè il Sindaco.
LA CONFISCA DEL MEZZO È OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 4746 del 31 Gennaio 2008 ha stabilito che in relazione al reato di cui all’articolo 260 del Testo Unico Ambientale la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato è obbligatoria, anche se non espressamente prevista dalla norma. La Corte argomenta la sua conclusione sostenendo che il delitto di cui trattasi, ossia le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, può essere eseguito anche senza l’utilizzo di mezzi di trasporto; tuttavia laddove essi siano utilizzati, la confisca si rende obbligatoria in quanto coerente con il restante impianto sanzionatorio previsto dal Testo Unico Ambientale (contravvenzioni agli articoli 256, 258 e 259). La Corte vede inoltre una continuità tra la norma precednete, il Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997, ed il Decreto legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.
RIFIUTI LIQUIDI E SCARICO DEI REFLUI
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 44290 del 28 Novembre 2007, sancisce che lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un’impresa, diviene un reato (deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido) se viene omesso il rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento. Per la Corte infatti solo le acque di scarico, ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, sono escluse dal novero dei rifiuti.
CONTINUITÀ GIURIDICA PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 573 del 9 Gennaio 2008, sancisce che sul tema dell’ampliamento di impianti con emissioni in atmosfera e sotto il profilo dei risvolti penali, il regime autorizzatorio tracciato dal Testo Unico Ambientale riproduce sostanzialmente quello proposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 203 del 24 Maggio 1988. La Corte vede infatti una continuità lessicale tra l’articolo 24 della vecchia norma e l’articolo 279 della nuova norma, ossia il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, in quanto entrambi prevedono sanzioni per l’installazione, l’esercizio di un impianto o di una attività senza la necessaria autorizzazione.
I MATERIALI DI RISULTA DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO SONO RIFIUTI
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 44295 del 28 Novembre 2007, sancisce che i materiali di risulta della lavorazione del marmo non devono essere considerati rifiuti se sono reimpiegati e se è stato eseguito il test di cessione ed è presente un esito positivo. La Corte rileva inoltre che la totale mancanza di tale requisito e l’accumulo per diversi anni del suddetto materiale prima del suo riutilizzo, può far configurare il reato di discarica abusiva. Inoltre viene precisato dalla Corte che i suddetti materiali non sono nemmeno assimilabili alle terre e rocce da scavo, posto che per il riutilizzo di questi l’articolo 186, Dlgs 152/2006 prevede una previa valutazione d’impatto ambientale, né tantomeno ai sottoprodotti, per i quali la normativa richiede la certezza oggettiva del reimpiego, insussistente nell’ipotesi di accumulo dei materiali per un rilevante lasso di tempo.
SCARICO O UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 44293 del 2007 ha sancito che lo scarico di acque reflue provenienti da frantoi oleari deve essere considerato come scarico di acque industriali e non utilizzazione agronomica delle stesse, qualora avvenga direttamente nel suolo, in quanto non può essere qualificato ai sensi della lettera p del comma 1 dell’articolo 74 del Testo Unico Ambientale. Per il suddetto sversamento si configura quindi il reato di cui al comma 14 dell’articolo 137 del Decreto legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)