1/04/2007

AMBIENTE – LA CASSAZIONE CIRCOSCRIVE IL "PRODUTTORE DI RIFIUTI"

per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 Aprile 2007

La Corte di Cassazione, con propria sentenza n° 1340/2007, ha affermato che se un soggetto effettua lo smantellamento di impianti industriali altrui, li trasporta in un´area in sua dotazione, opera una separazione dei vari metalli, recupera i residui riutilizzabili ed accumula gli scarti, non è produttore di rifiuti propri. Infatti i rifiuti assumono tale carattere “fin dal momento in cui vengono dimessi dal titolare dell´impianto che li conferisce per lo smaltimento”. La sentenza ha inoltre ricordato che “per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore od il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l´obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ció avvenga attraverso lo smaltimento o tramite il suo recupero”. Ne risulta pertanto che un´attività di recupero dei residui riutilizzabili costituisce quindi un´attività di gestione dei rifiuti, che deve essere regolarmente autorizzata.