1/11/2006

AMBIENTE – LA CASSAZIONE LEGITTIMA I PRELIEVI "ISTANTANEI" NEI CONTROLLI DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 27 Novembre 2006

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 29884 del 11 Settembre 2006 ha stabilito che il “campione medio prelevato nell´arco di tre ore” puó essere sostituito da altre metodologie di prelievo se ci sono valide motivazioni.

Nel caso specifico il Giudice si è dovuto esprimere su una sentenza di condanna relativa ad uno scarico di acque reflue industriali contenenti rame in concentrazioni superiori ai limiti di tollerabilità. Gli operatori di ARPA avevano eseguito un prelievo di controllo “istantaneo”, cioè unico, anzichè raccogliere un “campione medio prelevato nell´arco di tre ore”, previsto dalla normativa come regola generale. Secondo la Corte di Cassazione questa regola generale (originariamente contenuta nel D.Lgs. 152/99 e attualmente ripresa dal D.Lgs. 152/06) non esclude “che l´organo di controllo possa discrezionalmente procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo”, nel caso di particolari esigenze espressamente motivate.

Questa interpretazione della Corte di Cassazione trova fondamento nel fatto che, a partire dal 2000, la normativa italiana ammette espressamente la possibilità di effettuare il campionamento “su tempi diversi” rispetto alle tre ore (e quindi anche istantaneo). Di conseguenza la Suprema Corte ha confermato la condanna penale inflitta per il superamento dei limiti di tollerabilità del rame nello scarico di acque reflue.

Ricordiamo che il reato di superamento dei limiti di legge per le sostanze inquinanti è sanzionato, ai sensi dell´articolo 137 comma 5 del D.Lgs. 152/06, con l´arresto fino a 2 anni a cui si aggiunge un´ammenda fino a € 30.000.