1/09/2006

AMBIENTE – LA CASSAZIONE RIBADISCE IL CONCETTO CHE UN CUMULO DI RIFIUTI, A DETERMINATE CONDIZIONI, PUO' ESSERE CONSIDERATO DISCARICA ABUSIVA

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 19 Settembre 2006

Con la sentenza n° 3932 del 1 Febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di materiali oggettivamente destinati all´abbandono, con trasformazione del sito, degradato dalla presenza di rifiuti, è compatibile con la nozione di discarica introdotta dall´articolo 2 lettera g) del Decreto Legislativo n° 36 del 13 Gennaio 2003.

La Corte, presieduta dal giudice Postiglione, ha sancito indicazioni sia sulla realizzazione di una discarica sia sulla gestione della discarica.

Una discarica puó essere realizzata sia attraverso un vero e proprio allestimento a discarica di un´area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine quali spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (si veda anche la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 28 Dicembre 2004 ­ Zaccarelli e la sentenza della III sezione della Cassazione del 30 Aprile 2002 ­ Francese), sia a causa del ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all´abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (si veda le sentenza della III sezione della Cassazione del 11 Ottobre 2000 ­ Cimini, del 24 Settembre 2001 ­ Bistolfi e del 10 Gennaio 2002 ­ Garzia), entrambe comunque riprese anche dalla sentenza della medesima sezione della Cassazione del 30 Settembre 2004.

La gestione di una discarica si identifica come una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che puó essere compiuta dallo stesso autore di quest´ultima o da altri soggetti, e che consiste nell´attivazione di un´organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (si veda le sentenze della III sezione della Cassazione del 11 Aprile 1997 ­ Vasco, del 21 Aprile 2000 ­ Rigotti e della Cassazione a sezioni unite del 28 Dicembre 2004 ­ Zaccarelli).

L´articolo 2 comma 1 lettera g del Decreto Legislativo n° 36 del 13 Gennaio 2003 indica la seguente definizione per la discarica: “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Alcune delle principali implicazioni sono le seguenti:

7         per chi produce rifiuti ­ se un raggruppamento di rifiuti rimane nel luogo di produzione per più di un anno, l´area di deposito diventa automaticamente una discarica,

7         per chi produce rifiuti ­ se un raggruppamento di rifiuti rimane nel luogo di produzione meno di un anno, ma l´area di deposito non è gestita correttamente diventa automaticamente un deposito incontrollato,

7         per chi effettua recupero di rifiuti ­ se un raggruppamento di rifiuti rimane in attesa di recupero per più di tre anni, l´area di deposito diventa automaticamente una discarica,

7         per chi effettua smaltimento di rifiuti ­ se un raggruppamento di rifiuti rimane in attesa di smaltimento per più di un anno, l´area di deposito diventa automaticamente una discarica.

Si noti che la definizione di discarica è riferita all´area e non al quantitativo di rifiuti stoccati; pertanto si puó essere in presenza di una discarica anche con piccolissime quantità di rifiuti. La gestione di una discarica richiede l´autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006; di conseguenza vengono applicate le seguenti sanzioni:

7         arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da duemilaseicento euro (2.600,00 €) a ventiseimila euro (26.000,00 €) per la realizzazione e/o la gestione di una discarica non autorizzata di soli rifiuti non pericolosi;

7         arresto da uno a tre anni ed ammenda da cinquemiladuecento (5.200,00 €) a cinquantaduemila euro (52.000,00 €) per la realizzazione e/o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Inoltre dopo a sentenza di condanna od la sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, vi è anche la confisca dell´area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e/o di ripristino dello stato dei luoghi.

Vista l´entità delle sanzioni si raccomanda ai soggetti interessati prudenza e tempestività nell´avviare i rifiuti a recupero o smaltimento.