1/05/2007

AMBIENTE – LA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZIA SULL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI UN RIFIUTO

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 31 Maggio 2007

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 16957/2007 ha sancito che l´ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi puó essere emessa nei confronti del proprietario del rifiuto abbandonato da altri, solo se questi ha concorso, materialmente o moralmente, con chi lo ha abbandonato.

Nel caso specifico la Corte ha assolto il proprietario di una auto rubata ed abbandonata in una via di un Comune, che non aveva ottemperato all´ordine di sgombero emesso dal Sindaco. Secondo la Cassazione l´ordinanza puó essere emessa solo nei confronti di chi ha abbandonato i rifiuti, di chi ha concorso col responsabile, o del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull´area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ne consegue che un´ordinanza che impone ad un soggetto diverso dai precedenti una prestazione personale non prevista da una disposizione posta da un atto avente forza di legge è illegittima per violazione dell´articolo 23 della Costituzione, e pertanto il Giudice deve disapplicarla.