1/05/2007

AMBIENTE – LA CORTE DI CASSAZIONE SI CONFERMA SUL DEPOSITO TEMPORANEO

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 31 Maggio 2007

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 15997/2007, ha chiarito definitivamente che un produttore di rifiuti puó adottare, in maniera alternativa e facoltativa, per il loro deposito temporaneo sia il criterio temporale sia il criterio quantitativo, già previsti dall´articolo 183 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006. La Corte ha infatti ritenuto che dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (29 Aprile 2006) il produttore di rifiuti possa scegliere tra l´accumulare rifiuti non pericolosi fino a 20 metri cubi (10 metri cubi se rifiuti pericolosi) prima di smaltirli o recuperarli, rispettando il termine massimo di 1 anno dalla produzione, oppure accumularli in quantità illimitata e smaltirli o recuperarli ogni 3 mesi (2 mesi per i rifiuti pericolosi).

La Corte di Cassazione pone così un´altra pietra, dopo la sentenza n° 39544/2006 cui il Giudice rimanda ampiamente, sopra a quella interpretazione “rigorista” del deposito temporaneo che, fatta propria dalla Corte in alcune decisioni sull´ex Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997, ora sostituito dal Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, negava la possibilità di accumulare nell´arco dei 3 mesi quantitativi di rifiuti non pericolosi superiori a 20 metri cubi, ovvero la possibilità di accumulare nell´arco dei 2 mesi quantitativi di rifiuti pericolosi superiori a 10 metri cubi.